PROTOCOLLO in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV)
In data 05 ottobre 2023, è stato sottoscritto dalla FOFI e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito, CRUI), il Protocollo in materia di tirocinio curricolare pratico-valutativo (di seguito TPV).
Il Tirocinio (TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in farmacia delle attività del farmacista nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale. Esso ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell’attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla CRUI e dalla FOFI sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco.
Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia indu-striale – (classe LM-13) comprende un periodo di sei mesi, anche non continuativi, ditirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico (farmaciadi comunità) e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territorialiposti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L’attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svogersi presso una farmacia aperta al pubblico (farmacia di comunità), e corrispondea 30 crediti formativi universitari.
Il TPV costituisce, dunque, una parte integrante della formazione universitaria e, incoerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazioneassistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante.
Il TPV comprende contenuti di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell’at-tività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti:
• deontologia professionale;
• conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico;
• somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali;
• prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
• informazione ed educazione sanitaria della popolazione;
• gestione imprenditoriale della farmacia;
• tutti i servizi previsti dalla normativa vigente
il TPV può essere svolto presso una farmacia aperta al pubblico oppure in una farmacia ospedaliera, sia essa all’interno di una Azienda Sanitaria Locale oppure di un IRCCS, ovvero presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico.
Per l’attivazione del TPV è necessaria la stipula di una apposita convenzione (art. 1 lett. a) del Protocollo).
Se il TPV è svolto presso una farmacia aperta al pubblico la convenzione sarà stipulata tra il Dipartimento a cui afferisce il corso di laurea o la competente struttura di raccordo e l’Ordine provinciale dei farmacisti nel cui ambito territoriale è ubicata la farmacia ospitante.
Se il TPV è svolto presso una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali, oppure in una farmacia interna a un IRCCS la convenzione sarà stipulata tra il Dipartimento a cui afferisce il corso di laurea o la competente struttura di raccordo e l’Azienda Sanitaria Locale/ospedaliera o con l’IRCCS di riferimento della
farmacia.
La convenzione deve essere sottoscritta tenuto conto di quanto è previsto nel protocollo e non può assolutamente essere difforme nei contenuti.
CHE COSA È IL TIROCINIO?
Il tirocinio (art. 1 lett. b) del Protocollo) è un percorso formativo professionalizzante che ha l’obiettivo di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un corretto esercizio della professione sia in farmacia di comunità sia in farmacia ospedaliera nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole, ivi comprese quelle deontologiche.
Le finalità formative qualificanti consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari e nell’acquisizione di competenze precipue del farmacista, con lo sviluppo di abilità pratiche sui contenuti indicati nell’articolo 3 del Protocollo.
Con l’attività svolta durante il TPV, dunque, si deve completare la formazione universitaria integrandola con il patrimonio delle competenze attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell’attività del farmacista secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università, dalla Federazione degli Ordini, sentiti il CUN e la Conferenza delle Scienze del Farmaco.
Con il TPV si acquisiscono 30 crediti formativi pari a circa il 10% dell’ammontare complessivo dei crediti che consentono il conseguimento di una formazione complessiva di elevato livello. I suddetti 30 crediti formativi vengono conseguiti a seguito di un percorso “vigilato” dalla componente universitaria, ordinistica e professionale.
CHI È IL TIROCINANTE?
Il tirocinante (art. 1 lett. c) del Protocollo) è lo studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia o in farmacia industriale - classe LM-13.
CHI SONO I TUTOR PROFESSIONALE E ACCADEMICO?
Sono due figure (art. 1 del Protocollo) particolarmente rilevanti che accompagnano il tirocinante nel suo percorso formativo.
Il tutor professionale (art. 1 lett. e) del Protocollo) è un farmacista iscritto all’albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o dal direttore della farmacia ospitante oppure dal direttore della farmacia ospedaliera, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante tutto
il periodo della pratica professionale garantendo l’osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.
Il tutor accademico (art. 1 lett. d) del Protocollo) è un docente dell’Università, incaricato dal Consiglio del Corso di Laurea, che ha il compito di seguire lo studente nel percorso del tirocinio pratico-valutativo.
I due tutor interagiscono tra di loro ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, si interfacciano con l’Ordine provinciale di competenza.
LA FARMACIA OSPITANTE
La farmacia ospitante (art. 1 lett. f) del Protocollo) è una farmacia di comunità oppure una farmacia ospedaliera scelta dal tirocinante tra le farmacie che hanno aderito al protocollo sul TPV allegato alla convenzione tra Ateneo e Ordine. L’Ordine professionale ha il compito di pubblicare su proprio sito istituzionale l’elenco delle farmacie ospitanti dopo averne verificato preventivamente il possesso dei requisiti (art. 8 c. 3
del Protocollo).
Un compito importante è svolto dal responsabile della farmacia ospitante (art. 1 lett. g) del Protocollo), che è il titolare o il direttore della farmacia aperta al pubblico oppure il direttore della farmacia ospedaliera, al quale compete l’affidamento del tirocinante al tutor professionale, nonché assicurare che nella farmacia vi
siano le condizioni per eseguire tutte le attività previste per il tirocinio pratico-valutativo.
I contenuti del TPV devono essere tracciati documentalmente nel Diario del tirocinante (art. 1 lett. h) e art. 7 del Protocollo) attraverso la puntuale annotazione di tutte le attività svolte dal tirocinante durante il tirocinio, anche con riferimento all’effettivo impegno orario dedicato ai vari argomenti.
Il Diario del tirocinante (art. 7 del Protocollo) è predisposto dall’Ordine dei farmacisti competente per territorio in forma digitale o in formato cartaceo conforme al modello approvato a livello nazionale su iniziativa della FOFI e convalidato dalla CRUI.
Il Diario del tirocinante rappresenta il documento attestante l’avvenuto svolgimento del tirocinio in conformità alle vigenti disposizioni e viene archiviato nel fascicolo dello studente a cura degli Uffici dell’Ateneo competente, come certificazione delle attività svolte.
QUALI SONO I CONTENUTI DEL TPV?
I contenuti del TPV (art. 3 del Protocollo) sono quelli che formano oggetto di un apposito corso formativo progettato dalla Fondazione Cannavò su richiesta della FOFI e reso fruibile gratuitamente a tutti i farmacisti esercenti la professione, con particolare riguardo ai tutor professionali che potranno condividerne il contenuto con il tirocinante, agevolando così l’attività di accompagnamento nel percorso finalizzato all’acquisizione delle competenze pratico-operative.
È evidente che nel tempo, su indicazione della FOFI e sulla base delle indicazioni e di appositi atti di indirizzo, i contenuti del TPV potranno essere modificati e/o integrati in relazione al processo di evoluzione della professione e della funzione svolta nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.
QUANTO DURA IL TIROCINIO E CON QUALI MODALITÀ SI SVOLGE?
Il tirocinio dura (art. 4 del Protocollo) sei mesi, che possono anche essere non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, da svolgersi in una farmacia di comunità o in una farmacia ospedaliera in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre (art. 4 c. 4 del Protocollo) per un totale complessivo di 900 ore.
È necessario ribadire che almeno la metà delle 900 ore è da espletarsi presso una farmacia aperta al pubblico (art. 4 c. 2 del Protocollo).
L’attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 4 c. 2 del Protocollo) con una presenza in farmacia nelle fasce orarie di apertura della stessa, escluso l’orario notturno, con l’assistenza del tutor professionale in un rapporto di 1 a 1. Quindi un tutor professionale può assistere un solo tirocinante (art. 4 c. 3 e c. 6 del Protocollo). Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in
periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e cancellate dal Diario del tirocinante (art. 4 c. 5 del Protocollo).
COME SI ACCEDE AL TIROCINIO?
Per avviare il TPV lo studente deve (art. 5 del Protocollo):
• aver acquisito almeno 160 dei crediti complessivi previsti per l’intero corso di laurea (art. 5 lett. a) del Protocollo);
• essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea (art. 5 lett. a) del Protocollo);
• aver superato almeno un esame di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Chimica farmaceutica (CHIM/08) e uno di un insegnamento del SSD Farmacologia (SSD BIO/14) (art. 5 lett. b) del Protocollo);
• aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Tecnologico farmaceutico applicativo (CHIM/09) (art. 5 lett. c) del Protocollo);
• aver frequentato i corsi generali e specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati (art. 5 lett. d) del Protocollo).
Lo studente che intende attivare il tirocinio deve acquisire preventivamente la disponibilità dal responsabile della farmacia individuata (art. 5 lett. e) e art. 6 c. 1 del Protocollo), così come indicata nell’elenco che è disponibile nel sito istituzionale di ciascun Ordine provinciale.
Solo in seguito può presentare agli uffici dell’Ateneo competenti la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio indicando il periodo temporale in cui il tirocinio si dovrà svolgere, la farmacia ospitante ovvero le Farmacie ospitanti nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico (art. 6 c. 1 del Protocollo).
Sarà un dovere del tirocinante dare tempestiva e formale comunicazione agli uffici dell’Ateneo competente e all’Ordine circa il frazionamento del TPV in più sedi.
A seguito della presentazione della domanda di ammissione da parte dello studente, l’Università svolge gli approfondimenti del caso, verifica i requisiti per l’accesso, il possesso delle condizioni che consentono al tirocinante lo svolgimento del tirocinio e autorizza il tirocinante all’avvio del tirocinio rilasciando il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del tirocinante da inviare all’Ordine dei farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante (art. 6 c. 2 del Protocollo).
Una volta ricevuta la richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, l’Ordine provvede all’attivazione dell’utenza dell’applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento (art. 6 c. 3 del Protocollo).
Gli articoli 7-8-9-10 del Protocollo disciplinano il diario del tirocinante, il rapporto con le farmacie, il tutor accademico e il tutor professionale relativamente ai compiti a loro riservati.
Il tutor professionale (art. 10 del Protocollo) è il farmacista iscritto all’Albo professio- nale che abbia almeno due anni di attività professionale. È designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera e inserito in modo stabile nell’organico della stessa; ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l’osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.
Il tutor professionale svolge i seguenti compiti (art. 10 c. 2 del Protocollo):
• segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l’Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
• concorda con il tirocinante l’orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell’orario e le modalità pratiche di svolgimento;
• cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
• certifica sul diario del tirocinante l’effettivo impegno orario del tirocinante, verificaperiodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell’attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.
Il tutor professionale matura il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM, secondo quanto previsto in merito dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) (art. 10 c. 3 del Protocollo).