Trasferimento di farmacie soprannumerarie (art. 2, comma 2 bis, L. 475/1968)
La L. 475/1968 (L’art. 2, comma 2 bis) prevede la formazione di una graduatoria per titoli di farmacisti titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni della Regione con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, richiedenti il trasferimento in una sede farmaceutica disponibile per il privato esercizio in altro comune della regione.
La procedura di trasferimento si svolgerà secondo criteri e modalità che verranno stabiliti dalla Giunta regionale e saranno tempestivamente indicati in questa pagina, insieme ad ogni indicazione utile per la presentazione della domanda: si invitano gli interessati ad attendere tali indicazioni prima di presentare domanda.
La determinazione n. 8730 del 20/05/2019 del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale ha approvato, per l’anno 2019, l’elenco dei comuni della Regione Emilia-Romagna, con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie, preordinato al successivo svolgimento della procedura di trasferimento: potranno infatti presentare domanda di trasferimento esclusivamente i farmacisti titolari di farmacia non sussidiata ubicata nei comuni ricompresi in tale elenco.
Informazioni
Eventuali informazioni possono essere chieste al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna inviando una email all'indirizzo: concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it