Pianta organica delle farmacie - Consiglio di Stato sentenza n. 04668/2013

Si informa che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04668/2013, ha respinto il ricorso proposto in sede di appello da una farmacia del Comune di Castellammare  di  Stabia  avverso  la  deliberazione  con  cui  la  Giunta  comunale  ha disposto, in applicazione dell’art. 11 del DL 1/2012, convertito nella L 27/2012, la
modificazione della pianta organica delle farmacie aumentando il numero delle sedi e individuando le aree di pertinenza delle nuove sedi.
 
La  parte  ricorrente  lamentava  l’illegittimità  del  provvedimento  per  vizio  di incompetenza, in quanto era stato deliberato dalla Giunta comunale, sebbene fosse di competenza del Consiglio comunale.  
Nel respingere le censure dell’appellante, i Giudici di seconde cure hanno osservato che  il  decreto  legge  n.  1/2012  si  riferisce  all’amministrazione  comunale  senza precisare  l’organo;  in  questa  situazione,  hanno  ritenuto  ragionevole  richiamare  la giurisprudenza  formatasi  sotto  la  disciplina  previgente  e,  in  particolare,  sotto  la legge n. 475/1968.  
 
Quest’ultima prevedeva che nel procedimento  di formazione della  pianta organica delle farmacie intervenisse il Consiglio comunale.  
Con  l’entrata  in  vigore  della  legge  n.  142/1990  e  del  testo  unico  n.  267/2000,  la giurisprudenza, dopo qualche incertezza, si è attestata sul principio che nel nuovo assetto  degli  enti  locali  quella  competenza  fosse  passata  alla  Giunta  (cfr.  Cons. Stato, IV, n. 6850/2000 e giurisprudenza successiva, anche di questa Sezione).  
Le innovazioni del decreto legge n. 1/2012 non hanno toccato questo aspetto.  
A  giudizio  del  Consiglio  di  Stato,  “anche  con  la  disciplina  anteriore  era  quello comunale  il  livello  decisionale  effettivo  nel  quale  si  formava  la  pianta  organica delle farmacie; il decreto legge ha eliminato un passaggio burocratico ma non ha alterato  la  sostanza  del  processo  decisionale.  Pertanto,  se  con  la  normativa anteriore  si  riteneva  che  la  competenza  fosse  della  Giunta  e  non  del  Consiglio
comunale, non vi è ora ragione di ritenere diversamente.”
 
Quanto alla mancata o tardiva acquisizione del parere obbligatorio della ASL e  dell’Ordine  provinciale  dei  farmacisti,  dedotta  quale  ulteriore  vizio  del provvedimento,  il  Consiglio  di  Stato  ha  evidenziato  che,  pur  riconoscendo l’irritualità  della  procedura,  detti  pareri,  formulati  genericamente  e  privi  di
osservazioni critiche o proposte concrete, “non contenevano alcunché che desse al Comune di Castellamare il motivo di modificare le proprie decisioni o quanto meno di rimeditarle”.
 
I Giudici amministrativi hanno inoltre ribadito che l’attribuzione al Comune della  competenza  esclusiva  in  materia  di  formazione  della  pianta  organica  non risulta contrastare con il dettato costituzionale, ma piuttosto la riforma introdotta dal DL 1/2012 costituisce un’attuazione dell’art. 118 Cost. in base al quale, in linea di principio,  tutte  le  funzioni  amministrative  sono  esercitate  dai  Comuni  e  possono
essere affidate dalla legge ai livelli superiori (province, regioni, stato) solo in quanto occorra per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base del principio di sussidiarietà.
 
Si  richiamano  all’attenzione,  infine,  due  ulteriori  specifici  aspetti  posti  in evidenza nelle motivazioni della sentenza ed in particolare:
-  quanto  alla  determinazione  del  numero  di  nuove  farmacie,  il  Comune  non  ha alcuna discrezionalità, perché si tratta di una semplice operazione matematica; si può ammettere che l’utilizzazione del resto sia facoltativa e non vincolata, ma la formulazione  della  norma  lascia  intendere  che  non  vi  è  alcuna  restrizione  al riguardo; non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o esigenze,
anzi è chiaro il favore del legislatore verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici;
-  con  riferimento  all’ubicazione  delle  nuove  sedi,  il  provvedimento  ha  natura discrezionale,  ma  proprio  perché  tale  è  sindacabile  solo  per  gravi  ed  evidenti errori di valutazione, in realtà non evidenziati nel caso di specie.
 

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