Pianta organica delle farmacie - Consiglio di Stato sentenza n. 04668/2013
Si informa che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04668/2013, ha respinto il ricorso proposto in sede di appello da una farmacia del Comune di Castellammare di Stabia avverso la deliberazione con cui la Giunta comunale ha disposto, in applicazione dell’art. 11 del DL 1/2012, convertito nella L 27/2012, la
modificazione della pianta organica delle farmacie aumentando il numero delle sedi e individuando le aree di pertinenza delle nuove sedi.
La parte ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento per vizio di incompetenza, in quanto era stato deliberato dalla Giunta comunale, sebbene fosse di competenza del Consiglio comunale.
Nel respingere le censure dell’appellante, i Giudici di seconde cure hanno osservato che il decreto legge n. 1/2012 si riferisce all’amministrazione comunale senza precisare l’organo; in questa situazione, hanno ritenuto ragionevole richiamare la giurisprudenza formatasi sotto la disciplina previgente e, in particolare, sotto la legge n. 475/1968.
Quest’ultima prevedeva che nel procedimento di formazione della pianta organica delle farmacie intervenisse il Consiglio comunale.
Con l’entrata in vigore della legge n. 142/1990 e del testo unico n. 267/2000, la giurisprudenza, dopo qualche incertezza, si è attestata sul principio che nel nuovo assetto degli enti locali quella competenza fosse passata alla Giunta (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6850/2000 e giurisprudenza successiva, anche di questa Sezione).
Le innovazioni del decreto legge n. 1/2012 non hanno toccato questo aspetto.
A giudizio del Consiglio di Stato, “anche con la disciplina anteriore era quello comunale il livello decisionale effettivo nel quale si formava la pianta organica delle farmacie; il decreto legge ha eliminato un passaggio burocratico ma non ha alterato la sostanza del processo decisionale. Pertanto, se con la normativa anteriore si riteneva che la competenza fosse della Giunta e non del Consiglio
comunale, non vi è ora ragione di ritenere diversamente.”
Quanto alla mancata o tardiva acquisizione del parere obbligatorio della ASL e dell’Ordine provinciale dei farmacisti, dedotta quale ulteriore vizio del provvedimento, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, pur riconoscendo l’irritualità della procedura, detti pareri, formulati genericamente e privi di
osservazioni critiche o proposte concrete, “non contenevano alcunché che desse al Comune di Castellamare il motivo di modificare le proprie decisioni o quanto meno di rimeditarle”.
I Giudici amministrativi hanno inoltre ribadito che l’attribuzione al Comune della competenza esclusiva in materia di formazione della pianta organica non risulta contrastare con il dettato costituzionale, ma piuttosto la riforma introdotta dal DL 1/2012 costituisce un’attuazione dell’art. 118 Cost. in base al quale, in linea di principio, tutte le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni e possono
essere affidate dalla legge ai livelli superiori (province, regioni, stato) solo in quanto occorra per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base del principio di sussidiarietà.
Si richiamano all’attenzione, infine, due ulteriori specifici aspetti posti in evidenza nelle motivazioni della sentenza ed in particolare:
- quanto alla determinazione del numero di nuove farmacie, il Comune non ha alcuna discrezionalità, perché si tratta di una semplice operazione matematica; si può ammettere che l’utilizzazione del resto sia facoltativa e non vincolata, ma la formulazione della norma lascia intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo; non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o esigenze,
anzi è chiaro il favore del legislatore verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici;
- con riferimento all’ubicazione delle nuove sedi, il provvedimento ha natura discrezionale, ma proprio perché tale è sindacabile solo per gravi ed evidenti errori di valutazione, in realtà non evidenziati nel caso di specie.