Utilizzo della PEC nelle comunicazioni tra Ordini e iscritti - chiarimenti del Ministero

Il D.L. 185/2008, convertito con la legge 2/2009, ha previsto l’utilizzo della posta elettronica per tutte le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, i professionisti iscritti agli albi e le imprese costituite in forma societaria.
 
In considerazione dei sopravvenuti dubbi interpretativi circa la possibilità di inviare con modalità telematica anche quelle comunicazioni per le quali l’art. 79 del DPR 221/1950 richiede espressamente la raccomanda A/R (es. comunicazioni agli iscritti relative ai procedimenti disciplinari e convocazione degli iscritti ai fini della cancellazione per morosità), la Federazione ha ritenuto opportuno porre la questione alla Commissione Centrale degli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) presso il Ministero della Salute.
 
Il  Dicastero,  con  nota  del  23  settembre  u.s.  (cfr  all.  1),  ha  definitivamente chiarito che la PEC sostituisce a tutti gli effetti di legge la raccomandata cartacea con  avviso  di  ricevimento.  Pertanto  gli  Ordini  potranno  legittimamente  effettuare con  la  PEC  tutte  le  comunicazioni  con  gli  iscritti,  per  le  quali  è  prevista  la raccomandata A/R e, specificamente, tutte le comunicazioni relative ai procedimenti
disciplinari e le convocazioni ai fini della cancellazione per morosità.
 
Nella medesima nota è stato, inoltre, ribadito che chiunque risulti iscritto in un Albo o elenco di professionisti è tenuto ad attivare una PEC, nonché a renderla  nota all’Ordine di appartenenza che la utilizzerà per tutte le comunicazioni.
 
Pertanto, i professionisti, al momento dell’iscrizione, dovranno comunicare, dopo averlo attivato, il proprio indirizzo professionale di posta elettronica certificata (ovvero  non  quello  fornito  gratuitamente  dal  Governo  per  i  cittadini),  qualora l’Ordine di riferimento non lo renda disponibile direttamente.
 
Considerato, dunque, che, come precisato anche dalla stessa Commissione, la violazione del suddetto obbligo comporta una responsabilità disciplinare, gli Ordini provinciali sono tenuti ad attivare i relativi procedimenti nei confronti degli iscritti che non rispettino tali disposizioni normative.
 

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