smaltimento medicinali stupefacenti soggetti a registrazione

 

L’art. 183, comma 1, punto 3.2 del D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela ambientale prevede che “i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, ……..3.2) …….In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”.

Nella definizione di “rifiuti” ricadono anche i medicinali scaduti o revocati, fra i quali gli “stupefacenti” appartenenti alla Tabella II sez. A-B-C sottoposti a registrazione di entrata/uscita ai sensi del DPR 309/90. Nel corso di alcune ispezioni è stato contestato alle farmacie di non avere avviato gli stupefacenti scaduti allo smaltimento (distruzione), appunto, entro un anno dalla loro “produzione” (ovvero dalla data di scadenza o di invendibilità), come stabilito dalla normativa per i rifiuti.

Naturalmente tale contestazione ha suscitato perplessità, considerato che le farmacie sono impossibilitate a procedere allo smaltimento degli stupefacenti se non con la collaborazione delle ASL, indispensabile per effettuare, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute, la verbalizzazione degli stupefacenti da smaltire (nota n. 22707 del 24/5/2011), sia che si tratti di verbale di “prelievo per distruzione” (per smaltimento diretto da parte dell’ASL), che di verbale di “constatazione” (se la distruzione avviene da parte di una azienda autorizzata allo smaltimento, che rilascerà un documento “presa in carico” con il quale la farmacia potrà “scaricare” il registro); ciò comporta che laddove la ASL, pur chiamata ad intervenire per la verbalizzazione, non vi provveda, la farmacia non può procedere allo smaltimento nel termine annuale.

 

Federfarma ha ritenuto opportuno acquisire un parere in merito dall’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute che, con nota prot. n. 79090 del 4 novembre 2013 (si veda allegato) ha confermato cheun eventuale ritardo da parte della ASL non può comportare responsabilità a carico della farmacia”.

[Cedifar SpA -Servizio Aggiornamento Normativo]

 

 

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