SISTRI: novità introdotte dalla Legge 125/2013
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 30 ottobre 2013 la Legge n. 125 del 30/10/2013 recante “conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” con la quale, fra l’altro, viene modificato il testo dell’art. 11 dell’originario Decreto Legge riguardante la “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (si veda in allegato il testo coordinato dell’art. 11); contestualmente è stata diramata dal Ministero dell’Ambiente la circolare n. 1 di chiarimento delle novità introdotte dalla legge (si veda allegato).
Per quanto di stretto interesse per le farmacie, viene confermato che l’obbligo di iscrizione al SISTRI riguarda quelle farmacie che agiscono come “imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi” (mentre è volontaria l’iscrizione per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi) e che il termine per l’avvio dell’utilizzo del sistema rimane il 3 marzo 2014.
Rimane confermata anche la data del 1 ottobre u.s. per l’utilizzo del sistema da parte dei “trasportatori” di rifiuti; le ditte specializzate delle quali le farmacie si servono per il ritiro dei rifiuti devono, quindi, già da ora utilizzare il SISTRI e per questo hanno necessità di conoscere, preliminarmente al ritiro, la tipologia di rifiuti da prelevare (codici CER) ed il numero dei colli (peso/volume).
In sede di conversione del DL n. 101/2013, all’articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del D.Lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI stesso.
Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi (previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006), nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006.
In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).
E’opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del D.Lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.
Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del D.L. n. 101/2013).
[Cedifar SpA -Servizio Aggiornamento Normativo]