Legge 16 maggio 2014, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 16 maggio 2014, n. 79, allegato n.1, è  stato convertito  in legge il  DL  36/2014  in  materia  di  stupefacenti  e impiego off label di medicinali, emanato dal Governo al fine di sanare la situazione di vuoto normativo determinatasi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014.

Il decreto sopra richiamato ha  ripristinato  la  disciplina  vigente  alla  data  di  pubblicazione  della sentenza  sopra citata, introducendo peraltro un nuovo sistema di classificazione degli stupefacenti. Tale classificazione  è  stata  confermata  anche  in  sede  di  conversione.

Si rammenta, pertanto, che ora  tutti  gli  stupefacenti  e  le  sostanze  psicotrope  sono iscritti  in  cinque  tabelle:

- nelle  prime  quattro  tabelle (I,  II,  III  e  IV),  collegate al sistema  sanzionatorio  per  gli  usi  illeciti,  sono  elencate  le  sostanze  stupefacenti  e psicotrope  poste  sotto  controllo  internazionale  e  nazionale;

- nella  quinta  tabella, denominata “Tabella dei medicinali” e suddivisa in cinque sezioni (A, B, C, D ed E), sono invece distribuiti i medicinali di corrente impiego terapeutico, in relazione al loro potenziale di abuso.

Il  Ministero  della  salute,  con  un’informativa  pubblicata  sul  proprio  sito istituzionale (allegato n.2),  ha  precisato  che “le  modifiche apportate alla tabella dei medicinali, divisa in cinque sezioni, sono esclusivamente relative al cambio della denominazione (“tabella dei medicinali” al posto della precedente denominazione: “tabella  II”)  e  al  riferimento  al  regime  di  dispensazione,  riportato  in  testa  alle cinque sezioni. Pertanto gli stampati  dei medicinali soggetti alla disciplina del DPR 309/90 potranno essere modificati da parte dei titolari di AIC riportando dopo la frase  “DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA”  anche la  frase  “SOGGETTO  ALLA  DISCIPLINA  DEL  DPR  309/90  –  TABELLA  DEI MEDICINALI  Sezione … (A o B o C o D o E)”, con la stessa procedura individuata dall’AIFA  per  la  modifica degli  stampati  a  seguito  di  una  nuova  disposizione normativa (cfr. D.Leg.vo 219/06).”  Come  chiarito  dall’Agenzia  Italiana  del  Farmaco, “considerato il fatto che la modifica della dicitura sostanzialmente non modifica il regime prescrittivo dei medicinali interessati, è consentita la vendita delle scorte di confezioni di medicinali che facciano ancora riferimento alla precedente normativa, fino all’esaurimento delle stesse.”

Restano  invariate  anche  le  disposizioni,  reintrodotte  dal  decreto  36/2014, in materia  di  prescrizione  e dispensazione  degli  stupefacenti,  nonché  smaltimento  e distruzione di quelli scaduti o deteriorati.

Per quanto attiene all’allestimento di preparazioni, si segnala che, nella sezione B della Tabella dei medicinali, non figura più la precisazione “Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta”: pertanto, alla luce di tale modifica, è possibile desumere che le preparazioni seguono, ad oggi, la stessa classificazione ed il relativo regime previsto per i medicinali di origine industriale.

La legge 79/2014 ha invece apportato le seguenti modificazioni di interesse:

- Articolo 39 - sono state soppresse le disposizioni che prevedevano il vecchio bollettario  buoni  acquisto.  La  legge  fa  ora  generico  riferimento  ai  buoni acquisto,  senza  più  distinguere  tra  buono  acquisto  del  bollettario  e  buono acquisto per richieste cumulative;  a tal proposito, si segnala che, nell’informativa del Ministero della salute, è stato chiarito che “con l’abrogazione dell’articolo 39 del DPR 309/90 non è più utilizzabile il bollettario buoni acquisto di modello conforme a quanto previsto dal DM 20 aprile 1976, sostituito  dal modello per le richieste singole e  cumulative  di sostanze stupefacenti o psicotrope  e delle  relative composizioni medicinali di modello conforme a  quanto previsto dal DM 18/12/2006.

I bollettari di vecchio modello parzialmente utilizzati  devono essere chiusi con riferimento alla legge  79/14  e conservati in  farmacia per  lo stesso  tempo dei registri  di entrata e uscita. Eventuali  bollettari  ancora  inutilizzati  possono essere restituiti all’Ordine che li aveva consegnati. Gli  ordini effettuati con il vecchio modello dopo l’entrata in vigore della legge 79/14  (ossia dal 21 maggio  u.s.),  devono  essere sostituiti utilizzando il BA di modello conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006”.

 

Si ricorda che il modello di buono-acquisto utilizzabile sia per le singole che per le richieste cumulative (in allegato) può presentarsi in blocchi preconfezionati (BUFFETTI cod. 6423B), anche con copie a ricalco, contenenti non più di cento buoni acquisto non numerati preventivamente, oppure può essere stampato anche con sistemi di tipo informatico al momento della predisposizione dell’ordine (allegato n.3); il buono acquisto può anche essere reperito sul sito del Ministero della salute.

- Articolo  43 - è  stata  inserita  una  disposizione in  base alla quale  la prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il  trattamento  degli stati di  tossicodipendenza da oppiacei  deve  essere effettuata all’interno del  piano terapeutico  individualizzato,  secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della Salute;

Nel corso dell’iter  di  conversione,  è  stato  riformulato  anche  l’articolo  3  del decreto legge, ora rubricato “Disposizioni in materia di impiego dei medicinali”. In base alla nuova norma, l’impiego off label di un medicinale, può essere consentito, anche  qualora  sussista  altra  alternativa  terapeutica  nell’ambito  dei  medicinali autorizzati, previa valutazione dell’AIFA e purché l’indicazione terapeutica diversa da  quella  utilizzata  sia  nota  e  conforme  a  ricerche  condotte  nell'ambito  della comunità  medico-scientifica  nazionale  e  internazionale,  secondo  parametri  di economicità ed appropriatezza. 

La medesima  disposizione prevede  inoltre  che  il  fondo  di  cui  all’art.  48  del  DL 269/2003, convertito nella L. 326/2003, istituito presso l’AIFA, sia destinato anche alla  sperimentazione  clinica  su  medicinali  per  un  impiego  non  compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio.

 

Ministero della SaluteAgenzia Italiana del FarmacoFederazione Ordini Farmacisti ItalianiEuropean Medicines Agencyil Farmacista Online
Realizzato da Kinetica
siti web Bologna