L. 167/2017 – Legge europea 2017 - disposizioni sulla tracciabilità dei farmaci veterinari

Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  27  novembre  u.s.  è  stata  pubblicata  la  Legge europea  2017,  in  vigore  dal  prossimo  12  dicembre,  che  -  assieme  alla  legge  di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla L. 234/2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea.
 
L'articolato contiene disposizioni di natura eterogenea che intervengono, tra l'altro,  nei  seguenti  ambiti  settoriali:  libera  circolazione  delle  merci;  giustizia  e sicurezza; fiscalità; lavoro; tutela della salute; tutela dell’ambiente; energia.
 
Per  quanto  di  interesse,  si  evidenziano  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  3, relativo  alla  tracciabilità  dei  medicinali  veterinari  e  dei  mangimi  medicati  per  il conseguimento  degli  obiettivi  delle  direttive  2001/82/CE  e  90/167/CEE,  che prevedono  l’inserimento,  da  parte  di  tutti  i  soggetti  della  filiera,  di  taluni  dati, mediante la ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centralizzata per
il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali.
 
In particolare, è previsto che i produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le  parafarmacie,  i  titolari  delle  autorizzazioni  alla  vendita  diretta  e  al  dettaglio  di medicinali  veterinari,  nonché  i  medici  veterinari,  attraverso  la  prescrizione  del medicinale veterinario, inseriscono nella banca dati centrale istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:

a)  l'inizio  dell'attività  di  vendita,  ogni  sua  variazione  intervenuta
successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;
b)  i  dati  concernenti  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei  medicinali
veterinari.
 
La banca dati è alimentata esclusivamente con i dati della ricetta elettronica che,  dal  1°  settembre  2018,  sarà  obbligatoria  per  la  prescrizione  dei  farmaci veterinari e dei mangimi medicati.
 
Il  medesimo  articolo  3  commina,  inoltre,  la  sanzione  amministrativa pecuniaria  da  euro  10.329,00  a  euro  61.974,00  per  chiunque  falsifichi  o  tenti  di falsificare ricette elettroniche.

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