DM 30 maggio 2014 – Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali immessi in commercio in Italia.

Con  decreto  30  maggio  2014  il  Ministero  della  Salute,  ha  adottato  nuove disposizioni  in  materia  di  bollini  apposti  sulle  confezioni  dei  medicinali.  Il provvedimento,  in  vigore  dal  18  luglio,  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  il  decreto  del Ministro della sanità 2 agosto 2001.
 
In particolare, si evidenzia quanto segue.
 
I nuovi bollini devono riportare le seguenti informazioni:  
a)  codice  AIC,  riportato  sia  in  chiaro  sia  mediante  tecnica  di rappresentazione che ne consente la lettura automatica;  
b)  identificazione  della  confezione  derivante  dalla  combinazione  della denominazione  del  medicinale  con  l'indicazione  del  dosaggio,  della forma farmaceutica e del numero di unità posologiche;  
c)  titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;  
d)  numero  progressivo  riportato  sia  in  chiaro  sia  mediante  la  tecnica  di rappresentazione che ne consente la lettura automatica.  
 
E’ stata introdotta l’obbligatorietà delle seguenti diciture: -  “CONFEZIONE  OSPEDALIERA/AMBULATORIALE”  sui  bollini delle confezioni di medicinali destinate alle strutture sanitarie pubbliche e private;
-  “ESPORTAZIONE”  sui  bollini  delle  confezioni  destinate all’esportazione. Tale procedura di annullamento del bollino deve essere effettuata  anche  nel  caso  in  cui  venga  esportato  il  solo  contenuto  delle
confezioni dei medicinali;
-  “CAMPIONE GRATUITO - VIETATA LA VENDITA” sui bollini delle confezioni  di  medicinali  destinate  ad  essere  consegnate  ai  medici  come campioni gratuiti;
-  “X”  sui  bollini  delle  confezioni  destinate  allo  smaltimento.  Con  tale procedura  devono  essere  annullati  anche  i  bollini  delle  confezioni  dei medicinali  immesse  in  commercio  in  Italia  che  per  qualsiasi  motivo diverso  dalla  fornitura  di  medicinali  effettuata  dalle  farmacie  e  dagli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, fuoriescono dalla catena distributiva.
 
Si evidenzia inoltre che, come specificato nel decreto, i bollini in questione non  sono  apposti  ai  contenitori  di  gas  medicinali.  Le  modalità  tecniche  per consentire la corretta acquisizione dei dati identificativi dei gas medicinali saranno pubblicate sul sito internet del Ministero della salute.  
 
La  produzione  di  bollini  conformi  all’Allegato  A  del  decreto,  che  ne individua le caratteristiche tecniche, è avviata dal 18 luglio 2014. Tuttavia, al fine di assicurare  l'adeguata  fornitura  di  bollini  alle  aziende  farmaceutiche  e  consentire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il progressivo adeguamento degli impianti, è stato previsto  un periodo transitorio,  fino al  31 dicembre 2015, durante il quale potranno essere prodotti bollini conformi all'Allegato B del decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2016 saranno prodotti esclusivamente bollini conformi all'Allegato A.  
I bollini conformi al decreto del Ministro della Sanità 2 agosto 2001 sono utilizzabili fino  al  completo  smaltimento  delle  relative  scorte  da  parte  delle  aziende farmaceutiche. 

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