DM 2 agosto 2011 - ricollocazione Fendimetrazina,Amfepramone (dietilpromione),Fentermina, Mazindolo
Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (cfr. all. 1) con il quale il Ministero della Salute ha disposto la ricollocazione della Fendimetrazina, dell’Amfepramone (dietilpromione), della Fentermina e del Mazindolo dalla Tabella II, sez. B, alla Tabella I del DPR 309/1990, tra le sostanze oggetto d’abuso con potere tossicomanigeno.
A decorrere dal 5 agosto 2011, è vietata in Italia la fabbricazione, l’importazione, il commercio, anche attraverso la vendita via internet, e l’uso di tali sostanze.
E’, pertanto, fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti le predette sostanze ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.
Adempimenti del farmacista
Sulla base di comunicazioni intercorse per le vie brevi tra la Federazione e i competenti uffici del Ministero, si segnala che i farmacisti in possesso di tali sostanze sono tenuti ad effettuare le seguenti operazioni:
- separare le sostanze, sigillarle e redigere apposito inventario che ne indichi precisamente la quantità;
- custodire il pacco contenente la sostanza ricollocata nell’armadio chiuso a chiave;
- dare comunicazione al N.A.S. e alla competente ASL della giacenza presente in farmacia;
- attendere che le autorità diano indicazioni ai fini dello smaltimento della sostanza stessa, fatte salve le quantità autorizzate dal Ministero della salute per esportazione o scopi analitici.
Il Comando Carabinieri per la sanità, le Autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sull’esatta osservanza del provvedimento.