DL 101/2013: semplificazioni SISTRI

 

Fra i provvedimenti contenuti nel Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 recante“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/08/2013, all’art. 11 (si veda allegato), di interesse per le farmacie, è presente, per l’ennesima volta, una modifica della normativa concernente il SISTRI.

 

Con lo scopo di semplificare il sistema, il SISTRI ora diviene obbligatorio solo per i produttori di rifiuti pericolosi ed il riavvio del sistema è previsto per tutti i “produttori iniziali” (come le farmacie, qualora producano rifiuti pericolosi) il 3 marzo 2014; solo per i “nuovi produttori” (ovvero “chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti”) è previsto l’avvio il 1 ottobre 2013.

 

Le numerose semplificazioni tecniche e le razionalizzazioni economiche dovranno essere rese operative con apposito Decreto del Ministero dell’Ambiente da emanarsi entro il 3 marzo 2014, all’interno del quale potrebbe essere contenuta anche una ulteriore proroga di sei mesi del riavvio del sistema.

 

Limitate anche le possibili sanzioni che, in sede di prima applicazione della disciplina, per le violazioni meramente formali (art. 260-bis D.Lgs.152/2006), limitatamente alle violazioni relative alle condotte di informazioni incomplete o inesatte commesse fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, saranno irrogate solo nel caso di più violazioni (almeno tre).

 

In vista della fase preliminare al riavvio, sul sito del SISTRI sono pubblicate le procedure per il riallineamento dei dati e per la verifica delle informazioni comunicate in precedenza nonché la nuova versione del manuale operativo.

 

Naturalmente, trattandosi di un Decreto Legge, il provvedimento, per essere definitivamente vigente, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, con eventuali modifiche, entro 60 giorni.


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