Direttiva 2014/40/ UE sui prodotti del tabacco

Nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  europea  del  29.4.2014,  è  stata pubblicata la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile  2014  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e
alla  vendita  dei  prodotti  del  tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la direttiva 2001/37/CE.
 
La  Direttiva  2014/40/UE  aggiorna  la  precedente  direttiva  europea  sul tabacco  e  ha  l’obbiettivo  di  agevolare  il  regolare  funzionamento  del  mercato interno dei  prodotti del tabacco e  dei prodotti correlati sulla base di un livello elevato di protezione della salute, soprattutto per i giovani. 
 
Per quanto di interesse, la Direttiva stabilisce che le sigarette elettroniche e i relativi contenitori di liquido di ricarica potranno essere immessi sul mercato solo se conformi alla nuova  Direttiva; dovranno essere invece assoggettati alla direttiva  sui  medicinali  o  sui  dispositivi  medici  se  per  la  loro  presentazione  e
funzione le sigarette elettroniche e i relativi contenitori di liquido di ricarica siano presentati come medicinali o dispositivi medici.
 
Pertanto,  se  i  fabbricanti  e  gli  importatori  presenteranno  le  sigarette elettroniche  e  contenitori  di  liquido  di  ricarica  come  medicinali,  secondo  la definizione di cui alla Direttiva 83/2001/CE o come dispositivi medici secondo la definizione  di  cui  alla  Direttiva  93/42/CEE  gli  stessi  saranno  soggetti  ad
autorizzazione e dovranno essere dispensati in base alle disposizioni che regolano la vendita al pubblico dei medicinali o dei dispositivi medici. 
 
Si ricorda che in base alla Direttiva 83/2001/CE si intende per medicinale ogni sostanza o associazione di sostanze aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o che possano essere utilizzate sull'uomo o somministrate all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche,
esercitando  un’azione  farmacologica,  immunologica  o  metabolica,  ovvero  di stabilire una diagnosi medica. 
 
In  base  alla  Direttiva  93/42/CEE  per  dispositivo  medico  si  intende qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato  da  solo  o  in  combinazione,  compreso  il  software  destinato  dal fabbricante  ad  essere  impiegato  specificamente  con  finalità  diagnostiche  e/o
terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di: 

-  diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
-  diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
-  studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
-  intervento sul concepimento, la  cui  azione  principale  voluta  nel  o  sul  corpo  umano  non  sia  conseguita  con mezzi  farmacologici  né  immunologici  né  mediante  metabolismo,  ma  la  cui funzione possa essere assistita da questi mezzi.
 
La Direttiva 2014/40/UE dovrà essere recepita entro il 20 maggio 2016.

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