Farmacovigilanza – Direttiva 2012/26 UE

Nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  del  27.10.2012  è  stata
pubblicata la Direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE in materia
di farmacovigilanza.
 
Come evidenziato nella circolare federale n. 8023 del 31.7.2012, le istituzioni
europee sono già intervenute in merito alla fine del 2010 approvando il Regolamento
UE n. 1235/2010 e la Direttiva n. 2010/84/UE che, come precisato dall’AIFA con
nota del 4 luglio, sono entrati in vigore entrambi a luglio del 2012, sebbene non sia
stato ancora adottato, per la Direttiva, il necessario atto di recepimento.
 
Nonostante  ciò,  il  caso  del  Mediator  in  Francia  (medicinale  contenente  il
principio attivo benfluorex e accusato di aver causato dei gravi problemi alle valvole
cardiache) aveva messo in evidenza i punti deboli di tali misure.
 
Infatti, in passato il Mediator, farmaco indicato per il trattamento del diabete
e dell'obesità e commercializzato dalla casa  farmaceutica  francese Servier, è stato
accusato  di  essere  pericoloso  per  la  salute,  tanto  che  nel  2003,  Servier  aveva  già
deciso di interrompere la commercializzazione del benfluorex in Spagna e in Italia
adducendo  però  soltanto  ragioni  di  tipo  commerciale.  Tuttavia,  secondo  la
regolamentazione, che con la Direttiva in esame si è voluto modificare, la decisione
di non reintrodurre il prodotto per ragioni commerciali non richiedeva nessun tipo di
inchiesta sanitaria. Pertanto, il Mediator ha continuato ad essere prescritto in Europa,  
in particolare in Francia dove è stato accusato di aver provocato la morte di almeno
500 persone, sino al 18 dicembre 2009, quando l'Agenzia Europea dei Medicinali
(EMA)  ha  raccomandato  il  ritiro  dal  commercio  dei  medicinali  contenenti
benfluorex in considerazione dei rischi di valvulopatie, associati all’uso del farmaco,
rilevati dal Comitato dei medicinali per uso umano (CHMP) – (conseguentemente
l’AIFA  ha  disposto  l’immediato  divieto  di  vendita  e  utilizzo  delle  preparazioni
magistrali contenenti benfluorex - cfr circolare federale n. 7568 del 27.7.2010).
 
Su  proposta  della  Commissione  Europea,  il  Parlamento  europeo  ed  il
Consiglio hanno dunque modificato la disciplina vigente, adottando la Direttiva in
oggetto,  al  fine  di  rafforzare  la  trasparenza  e  l’efficacia  della  farmacovigilanza,  e
prevedendo quanto segue:
 
  in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di
un  medicinale  in  uno  Stato  membro,  il  titolare  dell’AIC  sarà  obbligato  ad
informare  l’Autorità,  specificando  se  la  decisione  è  stata  presa  per  ragioni
attinenti  all'efficacia  del  medicinale  o  alla  protezione  della  sanità  pubblica.
Ciò al fine di evitare che le "ragioni commerciali" - che a volte giustificano il
ritiro di un prodotto - fornite dalle società non siano in realtà legate alla sua
sicurezza;
  uno  Stato  membro  può,  con  un’azione  d’urgenza  a  tutela  della  salute
pubblica, sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio e vietare
l’uso di un medicinale sul proprio territorio, anche temporaneamente in attesa
di una decisione definitiva. Tale azione d’urgenza deve essere comunicata,
entro  il  giorno  feriale  successivo,  alla  Commissione,  all’EMA  (Agenzia
europea dei medicinali) e agli altri Stati membri. Anche la Commissione può
prendere un’analoga azione d’urgenza per i medicinali autorizzati ai sensi del
Regolamento (CE) n. 726/2004 (medicinali autorizzati dall’EMA);
  ogni anno l’EMA pubblicherà un elenco dei medicinali per i quali sono stati
respinte, revocate o sospese le AIC, la cui fornitura è stata vietata o che sono
stati ritirati dal mercato, specificando i motivi di tali provvedimenti.
*
Gli  Stati  membri  avranno  tempo  sino  al  28  ottobre  2013  per  recepire  le
disposizioni della Direttiva in esame.
 

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