Trasmissione AIFA entro il 31 gennaio dati relativi ai principi attivi vietati per doping

 

Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto Ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (modificato dal D.M. 18 novembre 2010), anche quest’anno è necessario per le farmacie attivare la procedura per la trasmissione dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee (preparazioni galeniche magistrali od officinali).

 

Il termine previsto per l’invio dei dati, esclusivamente in modalità elettronica, relativi alle preparazioni allestite nell’anno 2013 è venerdi 31 gennaio 2014.

 

La lista delle sostanze “dopanti attualmente vigente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10/07/2013 con Decreto Ministeriale 17 aprile 2013 (Allegato III – Sez. 2); in allegato si trasmette l’elenco delle sostanze oggetto della trasmissione.

 

Ricordiamo che NON sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

      quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005;

      quantità di mannitolo e glicerolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;

      quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006.

 

Con comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Salute in data 31 dicembre 2013 (si veda il seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1395 ) sono state comunicate le nuove modalità per la trasmissione dati da utilizzare per il 2014 (anno di riferimento 2013) e le relative istruzioni (da leggere attentamente - si veda allegato).

 

Cambiano, rispetto al passato, le modalità tecniche per la trasmissione dei dati:

-       non va più compilato, come negli anni precedenti, un file di Excel ma si deve accedere, per l’inserimento dei dati, al modulo SVD 1.5 on-line presente al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/TutelaDoping/ .

-       al termine della compilazione si deve effettuare lo scarico in formato PDF del modulo compilato;

-       il file PDF, come sopra generato, deve essere trasmesso come allegato di un messaggio di posta elettronica dall’indirizzo PEC della farmacia al seguente indirizzo PEC del ministero  rildoping@postacert.sanita.it .

 

Il “codice univoco” della farmacia, se non conosciuto, può essere reperito sul sito del Ministero - “sistema tracciabilità” del farmaco - scaricando il file dell’anagrafica delle farmacie al seguente link: http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=5

 

Si consiglia di provvedere alla trasmissione con congruo anticipo sulla scadenza del 31 gennaio, onde poter inviare eventuali correzioni, in caso di anomalie, entro il termine stesso.

 

Ricordiamo che la farmacia è tenuta a conservare le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping, soggette a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati (quindi, nello specifico, tutte le ricette ed i fogli di lavorazione contenenti sostanze “dopanti” soggette a trasmissione spedite nell’anno 2013 devono essere conservate fino al 31/07/2014).


 

Ministero della SaluteAgenzia Italiana del FarmacoFederazione Ordini Farmacisti ItalianiEuropean Medicines Agencyil Farmacista Online
Realizzato da Kinetica
siti web Bologna