Pubblicato il Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei liquidi per sigarette elettroniche
Si informa che, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 23 marzo u.s., ha pubblicato il decreto direttoriale che definisce modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei liquidi per sigarette elettroniche, con o senza nicotina, adottato in attuazione del comma 5-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
accise), come modificato dall’articolo 1, comma 75, lettera b), della Legge di Bilancio 2018.
Nello specifico, il decreto direttoriale prevede che i negozi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie che vendono liquidi da inalazione, con o senza nicotina, hanno trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso decreto direttoriale - quindi fino al 22 aprile p.v. - per presentare istanza di autorizzazione alla vendita, conforme al modello predisposto dall’Agenzia stessa, secondo le
modalità definite dall’articolo 1 del medesimo decreto.
Ai fini dell’autorizzazione, i soggetti interessati devono, tra l’altro, impegnarsi ad osservare il divieto di vendita ai minori dei liquidi e a verificare la maggiore età richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta, nonché
devono rispettare il divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L’autorizzazione, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza, ha durata biennale e non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
L’articolo 4 del citato decreto stabilisce, inoltre, che gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati sono obbligati a fornirsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
Le fatture d’acquisto dovranno contenere il codice identificativo dei prodotti acquistati e tutti i documenti commerciali dovranno essere conservati dal negoziante per dieci anni anche in caso di cessazione dell’attività autorizzata.