Pubblicato il Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei liquidi per sigarette elettroniche

Si  informa  che,  l’Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli,  in  data  23  marzo u.s.,  ha  pubblicato  il  decreto  direttoriale  che  definisce  modalità  e  requisiti  per l’autorizzazione  alla  vendita  e  per  l’approvvigionamento  dei  liquidi  per  sigarette elettroniche,  con  o  senza  nicotina,  adottato  in  attuazione  del  comma  5-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
accise),  come  modificato  dall’articolo  1,  comma  75,  lettera  b),  della  Legge  di Bilancio 2018.
 
Nello  specifico,  il  decreto  direttoriale  prevede  che  i  negozi  di  vicinato,  le farmacie e le parafarmacie che vendono liquidi da inalazione, con o senza nicotina, hanno  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso  decreto direttoriale - quindi fino al 22 aprile p.v. - per presentare istanza di autorizzazione alla  vendita,  conforme  al  modello  predisposto  dall’Agenzia  stessa,  secondo  le
modalità definite dall’articolo 1 del medesimo decreto.  
Ai  fini  dell’autorizzazione,  i  soggetti  interessati  devono,  tra  l’altro, impegnarsi ad osservare il divieto di vendita  ai  minori dei liquidi e a verificare la maggiore  età    richiedendo,  all'atto  dell'acquisto,  l'esibizione  di  un  documento  di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta, nonché
devono    rispettare  il  divieto  di  vendita  a  distanza  dei  prodotti  da  inalazione  senza combustione  costituiti  da  sostanze  liquide,  contenenti  o  meno  nicotina,  ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
 
L’autorizzazione, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza, ha durata biennale e  non abilita alla  preparazione  o  confezionamento  dei  prodotti  liquidi  da  inalazione  senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
 
L’articolo 4 del citato decreto stabilisce, inoltre, che gli esercizi di vicinato, le farmacie  e  le  parafarmacie  autorizzati  sono  obbligati  a  fornirsi  di  prodotti  da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.  
Le fatture d’acquisto dovranno contenere il codice identificativo dei prodotti acquistati e tutti i documenti commerciali dovranno essere conservati dal negoziante per dieci anni anche in caso di cessazione dell’attività autorizzata.
 

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