PARERE MINISTERO DELLA SALUTE - DETENZIONE MEDICINALI GUASTI, SCADUTI O IMPERFETTI IN FARMACIA.

Si  informano gli iscritti che la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, in data 27 giugno u.s. (all. 1), ha  fornito  alcune  indicazioni    sulle  sanzioni  che  la  vigente
normativa commina per la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti, alla luce di quanto disposto dall’art 12, comma 4, della L. n. 3/2018, che ha modificato l’art 123 del R.D. 1265/1934.
 
In particolare, l’art. 123, così come riformulato, introducendo il criterio della tenuità  del  fatto,  ha  previsto  la  depenalizzazione  della  condotta  della  mera detenzione non finalizzata al commercio, mentre ovviamente non incide sulla portata dell’art. 443 c.p..  
 
Se, infatti, prima della novella operata dalla L. 3/2018, la trasgressione alle disposizioni  di  cui  all’art  123  cit.  comportava  sempre  l’applicazione  dell’art.  443 c.p.,  ora  la  trasgressione  prevista  nel  R.D.  1265/1934  è  punita  con  una  sanzione amministrativa  solo  quando  si  può  escludere  la  destinazione  per  il  commercio, ricorrendo tutte le seguenti condizioni:  
a)  modesta quantità dei farmaci;  
b)  modalità di conservazione;

c)  ammontare complessivo delle riserve.
 
Ad  avviso del  Dicastero,  quindi,  le  condizioni  individuate  dall’art  123  non possono ritenersi alternative e non è prevista né ipotizzabile alcuna depenalizzazione di condotte riferibili all’art 443 c.p., che continuerà a sanzionare il commercio o la somministrazione di  medicinali guasti. Al  contrario, l’art 123 del R.D.  1265/1934
sanziona in via amministrativa la fattispecie meno grave della mera detenzione, le cui condizioni sono state precisate dalla novella e consentono di individuare in modo più chiaro la distinzione rispetto alle condotte del commercio o somministrazione di farmaci guasti.
 
Nella  nota  del  Ministero  sono,  altresì,  declinate  come  segue  le  circostanze individuate nell’art 123 R.D. 1265/1934:
a)  la modesta quantità di farmaci rinvenuti in farmacia deve essere correlata, comunque all’ammontare delle riserve;
b)  le  modalità  di  conservazione  dei  farmaci  scaduti  devono  svolgersi  in modo  tale  da  escludere  qualsivoglia  possibilità  che  gli  stessi  possano essere destinati al commercio. In tal senso, vedasi numerosissime  linee guida o vademecum per il farmacista-anche ospedaliero- che individuano in  modo  puntuale  la  corretta  gestione  dei  farmaci  scaduti,  guasti  o imperfetti;
c)  l’ammontare  delle  riserve,  di  medicinali  scaduti,  guasti  o  imperfetti, devono essere tali da far ritenere lieve o molto lieve, la trasgressione da parte del farmacista.
 
Infine, il Dicastero, nel ricordare che la competenza finale su ogni specifico caso appartiene agli organi di vigilanza competenti ad irrogare l’eventuale sanzione, sottolinea che si dovrà comunque effettuare una valutazione complessiva riguardante il quantitativo dei farmaci (non scaduti) e, quindi, il rapporto tra farmaci non scaduti e farmaci scaduti presenti in farmacia, nonché la tempestività dello smaltimento.
 

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