Modifiche al D.M. 22.12.2016: firmato il nuovo decreto riguardante prescrizione ed allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante

Il Ministro della salute, On. Beatrice Lorenzin, in data 31 marzo u.s., ha firmato il nuovo decreto che
modifica  il  D.M.  22.12.2016,  recante  “Divieto  di  prescrizione  di  preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina e altri” (all. 1).
 
Tale nuovo decreto è stato il frutto dell’importante lavoro di  approfondimento  del  Tavolo  tecnico  istituito  dal  Ministero  della  salute, congiuntamente all’AIFA e all’Istituto Superiore di Sanità, a seguito della richiesta
della Federazione e al quale hanno partecipato anche l’ASFI, Assofarm, Farmacie Unite, la Federfarma, la Fnomceo, la Sifap, la Sifo e l’Utifar.  
 
In  particolare,  si  segnala  che  l’articolo  1,  interamente  modificativo  del precedente, limita alle seguenti le sostanze medicinali  vietate nella prescrizione ed allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante:
-  SERTRALINA;
-  BUSPIRONE;
-  ACIDO URSODESOSSICOLICO;
-  PANCREATINA;
-  ACIDO DEIDROCOLICO;
-  D-FENILALANINA; 
-  DEANOLO-P-ACETAMIDO BENZOATO;
-  FENILEFRINA;
-  SPIRONOLATTONE;
-  L-TIROXINA;
-  TRIIODOTIRONINA;
-  ZONISAMIDE;
-  NALTREXONE;
-  OXEDRINA;
-  FLUVOXAMINA;
-  IDROSSIZINA.
 
Nel nuovo decreto è precisato che è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti  di  eseguire  preparazioni  magistrali  a  scopo  dimagrante  contenenti  le sostanze medicinali sopra indicate in forma singola o in combinazione associata tra loro.  
 
E’ fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti una delle suddette sostanze medicinali a scopo dimagrante.
 
L’articolo  2,  confermando  i  divieti  e  le  limitazioni  vigenti  circa  la prescrizione  e  la  preparazione  di  preparazioni  magistrali  a  scopo  dimagrante  e richiamando la disciplina di cui  all’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, stabilisce:
 
a)  per il medico l’obbligo  
-  di  ottenere  il  consenso  informato  scritto  del  paziente  al  trattamento medico;
-  di  specificare  nella  ricetta  le  esigenze  particolari  di  trattamento  che giustificano  il  ricorso  alla  prescrizione  estemporanea  e  le  indicazioni d’uso;
-  di trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico  o  alfanumerico  di  collegamento  a  dati  d'archivio  in  proprio possesso  che  consenta,  in  caso  di  richiesta  da  parte  dell'autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato;
b)  per il farmacista l’obbligo  
-  di trasmettere  mensilmente  le  suddette  ricette,  in  originale  o  in  copia, all’azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che provvede al  loro  inoltro  al  Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  dei
dispositivi  medici  e  del  servizio  farmaceutico,  per  le  opportune verifiche.

Al  fine  di  monitorare  l’uso  e  la  sicurezza  delle  preparazioni  magistrali  a scopo  dimagrante,  la  Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e  del  servizio farmaceutico  del  Ministero  della  salute  trasmetterà  copia  di  tali  ricette  all’Istituto superiore  di  sanità  che  dovrà  comunicare  periodicamente,  almeno  con  cadenza trimestrale, al Ministero della Salute gli esiti del monitoraggio, con una valutazione
complessiva del rischio per la salute sull’uso delle sostanze medicinali impiegate.  
 
Infine, il nuovo decreto inserisce,  infine, l’articolo 3 che prevede l’obbligo per  le  ASL  o  le  aziende  ospedaliere  di  trasmettere  alla  Direzione  generale  dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute le ricette che ricevono  ai  sensi  del  citato  art.  5  della  L.  94/1998,  anche  ai  fini  dell’eventuale adozione da parte del Dicastero stesso, ai sensi dell’art. 154, comma 2, del D.Lgs. 219/2006, di provvedimenti di divieto di utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.
 

Il provvedimento è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale.
 

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