Ministero della Salute – tracciabilità dei medicinali veterinari: schema di decreto attuativo – esclusa la Ricetta Elettronica Veterinaria per i medicinali stupefacenti

Nella riunione dello scorso 13 dicembre, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso  il  proprio  parere  sul  testo  del  decreto  recante  “Modalità  applicative delle  disposizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  medicinali  veterinari  e  dei mangimi medicati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n.167”.
Il provvedimento si applica al sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari, mangimi medicati e prodotti intermedi, comprendente anche il sistema per la prescrizione medico-veterinaria elettronica, obbligatoria, com’è noto, dal 1°  gennaio  2019  secondo  quanto  previsto  dalla  L.  108/2018.
 
Lo schema di decreto  prosegue ora il suo iter  con la firma del Ministro della salute, On. Giulia Grillo, la registrazione da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  con  il conseguente  inevitabile  slittamento  della  concreta  operatività  del  sistema, sebbene,  come  sopra  precisato,  il  termine  a  partire  dal  quale  la  legge  prevede l’obbligatorietà della ricetta veterinaria elettronica non abbia subito rinvii.
 
In ogni caso, si evidenzia che il provvedimento stabilisce le informazioni, con le relative modalità di acquisizione, che i produttori, i depositari, i grossisti e i  titolari  delle  autorizzazioni  alla  vendita  diretta,  nonché  i  titolari  degli stabilimenti che producono mangimi, le farmacie, le parafarmacie autorizzate, i
titolari  dell’autorizzazione  al  commercio  di  mangimi  medicati  e  di  prodotti intermedi, i medici veterinari, attraverso la prescrizione, inseriscono nel sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

Limitatamente  alla  fase  distributiva,  il  decreto  si  applica  ai  medicinali veterinari  autorizzati  ad  essere  immessi  in  commercio  sul  mercato  italiano contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi del DPR 309/1990.  
 
Con  riferimento,  invece,  alla  fase  della  prescrizione-dispensazione-conservazione documentale e, nello specifico, al profilo relativo all’applicabilità del modello di ricetta elettronica anche ai medicinali stupefacenti, la Federazione, in  ragione  di  alcune  criticità  interpretative  ha  rivolto  uno  specifico  quesito  al
Ministero della Salute. Con nota dello scorso 11 gennaio, il Dicastero ha chiarito che  la  prescrizione  dei  medicinali  stupefacenti  resterà  cartacea  conformemente alle sezioni delle tabelle del DPR 309/1990.
 
Il  Ministero  ha  inoltre  precisato  che  tutte  le  norme  applicabili  sia  ai medicinali veterinari che agli stupefacenti rimangono in vigore, comprese quelle relative  all’approvvigionamento  da  parte  del  veterinario  ed  alla  conservazione delle ricette. In proposito, per quanto di interesse dei farmacisti, si rammenta che,
l’approvvigionamento  dei  medicinali ad uso  veterinario contenenti  stupefacenti avviene, per i medicinali stupefacenti di cui alla Tabella dei medicinali, sezione A, del DPR 309/1990,  mediante ricetta speciale stupefacenti “a ricalco” e, per tutti gli altri, mediante ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia (art. 84
del DLgs 193/2006).
 
Si  fa  riserva  di  fornire  ulteriori  precisazioni  operative  in  relazione  ai contenuti del decreto, anche a seguito della riunione appositamente dedicata agli aspetti applicativi del provvedimento, che si terrà a breve presso il Ministero della Salute.  
 
Si  fa,  inoltre,  presente  che  nelle  prossime  settimane  la  Federazione,  in collaborazione con il Ministero della Salute e la FNOVI, attiverà un corso ECM-FAD gratuito sulle modalità di applicazione del decreto.

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