DM 01/01/2015: revisione lista doping
Il Ministero della Salute, con decreto 1 aprile 2015, in vigore dal 20 maggio 2015, ha approvato la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.
La lista è costituita dalle seguenti sezioni:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4:elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
Si evidenziano le sostanze vietate di nuova introduzione con la classe di
appartenenza:
S1 AGENTI ANABOLIZZANTI
5beta-androstane-3alfa, 17beta-diolo
Andarina (SARMs)
Ostarina (SARMs)
S2 ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICHE
Alexamorelina (GHRPs)
Anamorelina (mimetici della grenila)
ARA-290
Argon
Asialo EPO
CJC-1295 (GHRH)
CNTO 530 (vedi “Peptidi EPO-mimetici”)
Cobalto
Corticorelina
EPO carbamilata
EPO-Fc
Exarelina (GHRPs)
FG-4592
GHRH (Ormone di rilascio dell’ormone della crescita)
GHRP-2 (Pralmorelina, GHRPs)
GHRP-6 (GHRPs)
GHRPs (Peptidi di rilascio dell’ormone della crescita)
GHS (Segretagoghi dell’ormone della crescita)
Grelina (GHS)
Ipamorelina (mimetici della grelina)
Mimetici della grelina (GHS)
Peptidi EPO-mimetici (EMP)
Pralmorelina (GHRP-2, GHRPs)
Sermorelina (GHRH)
Tesamorelina (GHRH)
Xenon
S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI
Felipressina
S6 STIMOLANTI
Fenetilamina
Sono inoltre proibite le sostanze della classe SO – sostanze non approvate –che include qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della lista e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco per un impiego terapeutico nell’uomo (ossia i farmaci in fase di sviluppo preclinico o clinico) o medicinali non più autorizzati,
designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario.
Si rammenta infine che i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it .
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
- quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa;
- quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità di principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
- quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico o per uso orale.
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.