DM 01/01/2015: revisione lista doping

Il Ministero della Salute, con decreto 1 aprile 2015, in vigore dal 20 maggio 2015, ha approvato la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.  
La lista è costituita dalle seguenti sezioni:  
Sezione 1: classi vietate;  
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;  
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;  
Sezione 4:elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;  
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.  

Si  evidenziano  le  sostanze  vietate  di  nuova  introduzione  con  la  classe  di
appartenenza:
S1 AGENTI ANABOLIZZANTI
5beta-androstane-3alfa, 17beta-diolo
Andarina (SARMs)
Ostarina (SARMs)

S2  ORMONI  PEPTIDICI,  FATTORI  DI  CRESCITA,  SOSTANZE CORRELATE E MIMETICHE
Alexamorelina (GHRPs)
Anamorelina (mimetici della grenila)
ARA-290
Argon
Asialo EPO
CJC-1295 (GHRH)
CNTO 530 (vedi “Peptidi EPO-mimetici”)
Cobalto
Corticorelina
EPO carbamilata
EPO-Fc
Exarelina (GHRPs)
FG-4592
GHRH (Ormone di rilascio dell’ormone della crescita)
GHRP-2 (Pralmorelina, GHRPs)
GHRP-6 (GHRPs)
GHRPs (Peptidi di rilascio dell’ormone della crescita)
GHS (Segretagoghi dell’ormone della crescita)
Grelina (GHS)
Ipamorelina (mimetici della grelina)
Mimetici della grelina (GHS)
Peptidi EPO-mimetici (EMP)
Pralmorelina (GHRP-2, GHRPs)
Sermorelina (GHRH)
Tesamorelina (GHRH)
Xenon

S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI
Felipressina

S6 STIMOLANTI
Fenetilamina

Sono inoltre proibite le sostanze della classe SO – sostanze non approvate –che  include  qualsiasi  sostanza  farmacologicamente  attiva  non  compresa  in  alcuna delle  sezioni  della  lista  e  che  non  sia  stata  oggetto  di  approvazione  da  parte dell’Agenzia  italiana  del  farmaco  per  un  impiego  terapeutico  nell’uomo  (ossia  i farmaci  in  fase  di  sviluppo  preclinico  o  clinico)  o  medicinali  non  più  autorizzati,
designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. 
Si  rammenta  infine  che  i  farmacisti  sono  tenuti  a  trasmettere,  esclusivamente  in modalità elettronica, entro il 31 gennaio  di ogni anno, al Ministero  della Salute,  i dati  riferiti  all'anno  precedente  relativi  alle  quantità  utilizzate  e  vendute  di  ogni singolo  principio  attivo  vietato  per  doping,  secondo  le  modalità  indicate  sul  sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it .
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
- quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa;
- quantità  di  mannitolo  utilizzate  per  via  diversa  da  quella  endovenosa  e quantità di principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
- quantità  di  glicerolo  utilizzate  esclusivamente  come  eccipiente  per  la preparazione di medicamenti per uso topico o per uso orale.
Il  farmacista  è  tenuto  a  conservare,  in  originale  o  in  copia,  le  ricette  o  i  fogli  di lavorazione  che  giustificano  l'allestimento  di  tutti  i  preparati  contenenti  sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione. 

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