Divieto di utilizzo della REV per i medicinali stupefacenti o psicotropi

Si fa seguito alle circolari federali nn. 11322 del 14 gennaio u.s. e 11486 del  16  aprile  u.s.,  per  ricordare  che  la  Ricetta  Veterinaria  Elettronica  (R.E.V.) non è utilizzabile per la prescrizione di medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti  e  psicotrope  ai  sensi  del  D.P.R.  309/1990.    Per  tale  tipologia  di
medicinali, la prescrizione continua ad essere cartacea.
 
A  ben  vedere,  il  decreto  ministeriale,  recante  le  modalità  applicative  in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari comprendente anche il sistema per  la  prescrizione  medico-veterinaria  elettronica,  si  applica  ai  medicinali veterinari  autorizzati  ad  essere  immessi  in  commercio  sul  mercato  italiano
contenenti  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  ai  sensi  del  DPR  309/1990 limitatamente alla fase distributiva.
 
Inoltre, come chiarito dal Ministero della salute, con nota dello scorso 11 gennaio  2019,  restano  invariate  anche  le  disposizioni  relative all’approvvigionamento dei medicinali ad uso veterinario contenenti stupefacenti che  avviene,  per  i  medicinali  stupefacenti  di  cui  alla  Tabella  dei  medicinali,
sezione A, del DPR 309/1990, mediante ricetta speciale stupefacenti “a ricalco” e, per tutti gli altri, mediante ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia.
 

Ministero della SaluteAgenzia Italiana del FarmacoFederazione Ordini Farmacisti ItalianiEuropean Medicines Agencyil Farmacista Online
Realizzato da Kinetica
siti web Bologna