Divieto di utilizzo della REV per i medicinali stupefacenti o psicotropi
Si fa seguito alle circolari federali nn. 11322 del 14 gennaio u.s. e 11486 del 16 aprile u.s., per ricordare che la Ricetta Veterinaria Elettronica (R.E.V.) non è utilizzabile per la prescrizione di medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi del D.P.R. 309/1990. Per tale tipologia di
medicinali, la prescrizione continua ad essere cartacea.
A ben vedere, il decreto ministeriale, recante le modalità applicative in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari comprendente anche il sistema per la prescrizione medico-veterinaria elettronica, si applica ai medicinali veterinari autorizzati ad essere immessi in commercio sul mercato italiano
contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi del DPR 309/1990 limitatamente alla fase distributiva.
Inoltre, come chiarito dal Ministero della salute, con nota dello scorso 11 gennaio 2019, restano invariate anche le disposizioni relative all’approvvigionamento dei medicinali ad uso veterinario contenenti stupefacenti che avviene, per i medicinali stupefacenti di cui alla Tabella dei medicinali,
sezione A, del DPR 309/1990, mediante ricetta speciale stupefacenti “a ricalco” e, per tutti gli altri, mediante ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia.