DECRETO 10 AGOSTO 2018- DISCIPLINA DELL'IMPIEGO NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI DI SOSTANZE E PREPARATI VEGETALI

Si informano gli iscritti che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre u.s.  il  Decreto  del  Ministero  della  salute  10  agosto  2018  relativo  alla  “Disciplina dell’impiego  negli  integratori  alimentari  di  sostanze  e  preparati  vegetali”  (all.1),  in vigore dall’11 ottobre p.v..  
 
Il  decreto  reca  l’elenco  aggiornato  delle  sostanze  vegetali  ammesse  e  fornisce specifiche indicazioni sugli adempimenti da effettuare a supporto della loro sicurezza e al  fine  di  elevare  il  livello  di  tutela  dei  consumatori.  Viene  abrogato  il  precedente decreto del 9 luglio 2012.
 
Il decreto si compone di 6 articoli e due allegati.
 
In particolare, il primo allegato al suddetto decreto elenca le sostanze e i preparati vegetali utilizzabili negli integratori alimentari.  Il  secondo  allegato,  invece,  è  dedicato  alla  documentazione  da  predisporre  e  alle procedure da seguire per l’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali,  comunemente  definiti  “botanicals”  nell’Unione  europea,  in  riferimento  alla loro natura, al processo produttivo e al prodotto finito che se ne ottiene.    Resta  ferma  la  procedura  di  notifica per  l'immissione  in commercio  di  questi  integratori  alimentari  per  la valutazione  dei  prodotti  in  relazione  al  complesso  dei
costituenti, agli apporti giornalieri e alle indicazioni riportate in etichetta.  
 
La commercializzazione di integratori alimentari non conformi a quanto previsto dal decreto  in  oggetto  è  consentita  secondo  il principio  del  mutuo  riconoscimento  per prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o per prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).  
 
Si  precisa,  infine,  che  il  decreto  avrà  effetto  a  decorrere  dal  novantesimo  giorno dalla sua entrata in vigore - ovvero dal 9 gennaio 2019 - e che gli integratori alimentari contenenti  piante  e  relative  parti  immessi  sul  mercato  o  etichettati  entro  il  suddetto termine  in  difformità  rispetto  all’allegato  1  del  decreto  in  esame  potranno  essere commercializzati fino all’esaurimento scorte.
 
 

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