D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Riferimenti: Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 24 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (GU Serie Generale n. 95 del 24.4.2017, S.O.).
Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile u.s., è stato pubblicato il D.L. n. 50/2017, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, in vigore dalla medesima data.
Per quanto d’interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.
Art. 29 - “Flussi delle prestazioni farmaceutiche”
E’ previsto che l’AIFA, per gli anni 2016 e 2017, relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvalga anche dei dati recati dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (D.M. Economia e Finanze 07.03.2008), ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica per gli acquisti diretti.
A decorrere dall’anno 2018, nelle medesime fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per acquisti di prodotti farmaceutici, sarà obbligatorio riportare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, tali fatture sono rese disponibili all’Agenzia italiana del farmaco e sarà un apposito decreto del MEF, di concerto con il Ministero della Salute, ad indicare le modalità tecniche di attuazione. E’ fatto divieto agli enti del SSN di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le suddette informazioni.
Art. 30 - “Altre disposizioni in tema di farmaci”
I farmaci, compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell’Aifa, il possesso del requisito dell’innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali e non accedono alle risorse dei fondi per i farmaci innovativi previsti dalla legge di Bilancio 2017.
Art. 32 - “Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri”:
Con riferimento alle prestazioni sanitarie per gli stranieri, le competenze del Ministero dell’Interno sono trasferite al Ministero della Salute con decorrenza dal 1 gennaio 2017. Il relativo finanziamento avverrà in base alle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dalla legge,
desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, debitamente consolidati e validati.
Art. 34 - “Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale”
Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti del SSN, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle Regioni è effettuato entro il 31 luglio dell’anno di riferimento secondo i criteri ed i dati ultimi disponibili.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e nelle more della deliberazione del CIPE, è autorizzato ad erogare alle Regioni fino all’80% degli importi assegnati, purché non siano stabiliti condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell’effettiva erogabilità
delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del SSN già stabiliti dalla legislazione vigente.
Tale meccanismo di anticipazione varrà anche per le somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati per il finanziamento del SSN. Sarà, in ogni caso, necessaria l’intesa Stato-Regioni, all’esito della quale il MEF provvederà ai trasferimenti entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono anche autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme che spettano a qualsiasi titolo alle Regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
A decorrere dall’anno 2017, il MEF è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all’IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultano dall’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.
Il DPCM di assegnazione alle Regioni delle rispettive quote di compartecipazione all’IVA per l’anno di riferimento non può fissare, per ciascuna Regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell’individuazione delle relative quote di finanziamento previsto dal DLgs 68/2011. Il MEF è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare
eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi ed anche ad applicare il meccanismo dei recuperi per il 2016 e gli anni precedenti.