D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Riferimenti:  Decreto  Legge  24  aprile  2017,  n.  24  “Disposizioni  urgenti  in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (GU Serie Generale n. 95 del 24.4.2017, S.O.).
 
Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile u.s., è stato pubblicato il D.L. n. 50/2017, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, in vigore dalla medesima data.
 
Per quanto d’interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.
 
Art. 29 - “Flussi delle prestazioni farmaceutiche”
 
E’  previsto  che  l’AIFA,  per  gli  anni  2016  e  2017,  relativamente  allo sfondamento  definitivo  dei  tetti  della  spesa  farmaceutica,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvalga anche dei dati recati dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (D.M. Economia e Finanze 07.03.2008), ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica per gli acquisti diretti.  
 
A decorrere dall’anno 2018, nelle medesime fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per acquisti di prodotti farmaceutici, sarà obbligatorio riportare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, tali fatture sono rese disponibili all’Agenzia italiana del farmaco e sarà un apposito decreto del MEF, di  concerto  con  il  Ministero  della  Salute,  ad  indicare  le  modalità  tecniche  di attuazione. E’ fatto divieto agli enti del SSN di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le suddette informazioni.
 
Art. 30 - “Altre disposizioni in tema di farmaci”  
 
I farmaci, compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell’Aifa,  il  possesso  del  requisito  dell’innovatività  condizionata,  sono  inseriti esclusivamente  nei  prontuari  terapeutici  regionali  e  non  accedono  alle  risorse  dei fondi per i farmaci innovativi previsti dalla legge di Bilancio 2017.
 
Art. 32 - “Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri”:  
 
Con riferimento alle prestazioni sanitarie per gli stranieri, le competenze del Ministero dell’Interno sono trasferite al Ministero della Salute con decorrenza dal 1 gennaio  2017.  Il  relativo finanziamento  avverrà  in  base  alle  prestazioni effettivamente erogate  agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dalla legge,
desumibili  dagli  elementi  informativi  presenti  nel  Nuovo  sistema  informativo sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, debitamente consolidati e validati.
 
Art. 34 - “Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale”
 
Al  fine  di  consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di  favorire  la tempestività  dei  pagamenti  degli  enti  del  SSN,  il  riparto  delle  quote  distinte  e vincolate del relativo  finanziamento  destinato  alle Regioni è  effettuato entro il 31 luglio dell’anno di riferimento secondo i criteri ed i dati ultimi disponibili.  
 
Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  previa  intesa  in  Conferenza Stato-Regioni e nelle  more della deliberazione  del CIPE, è autorizzato ad erogare alle  Regioni  fino  all’80%  degli  importi  assegnati,  purché  non  siano  stabiliti condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell’effettiva erogabilità
delle  risorse.  Sono  fatti  salvi  i  diversi  regimi  di  anticipazione  delle  risorse  del finanziamento del SSN già stabiliti dalla legislazione vigente.  
 
Tale  meccanismo  di  anticipazione  varrà  anche  per  le  somme  da  erogare  a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati per il  finanziamento  del  SSN.  Sarà,  in  ogni  caso,  necessaria  l’intesa  Stato-Regioni, all’esito  della  quale  il  MEF  provvederà  ai  trasferimenti  entro  i  limiti  degli stanziamenti del bilancio statale. Sono anche autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme che spettano a qualsiasi titolo alle Regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.  
 
A  decorrere  dall’anno  2017,  il  MEF  è  autorizzato  ad  erogare  quote  di compartecipazione  all’IVA  facendo  riferimento  ai  valori  indicati  nel  riparto  del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultano dall’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.
Il DPCM di assegnazione alle Regioni delle rispettive quote di compartecipazione all’IVA per l’anno di riferimento non può fissare, per ciascuna Regione, una quota di  compartecipazione  inferiore  a  quella  stabilita  in  sede  di  riparto  del  fabbisogno sanitario  nazionale  e  nell’individuazione  delle  relative  quote  di  finanziamento previsto dal DLgs 68/2011. Il MEF è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare
eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi ed anche ad applicare il meccanismo dei recuperi per il 2016 e gli anni precedenti. 

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