ENPAF PRESTAZIONI - Supplementi pensionistici - importo aggiuntivo – assistenza anno 2013

 - Supplementi pensionistici

Con il rateo di novembre verranno erogati i supplementi ai pensionati ENPAF che ne hanno diritto. In base all’art. 10 del Regolamento Enpaf il pensionato che continua a versare la contribuzione previdenziale dopo il pensionamento ha diritto a percepire il coefficiente di pensione correlato alla contribuzione in parola dopo 5 anni dal versamento della stessa. Di conseguenza, i supplementi erogati nell’anno 2012 sono riferiti  alla contribuzione versata nel 2007. Inoltre, si evidenzia che i pensionati che si sono cancellati nel corso del 2012 percepiranno con lo stesso rateo di novembre  i supplementi relativi a tutta la contribuzione versata dopo il pensionamento e non ancora erogati.

L'ENPAF non procederà, invece, alla corresponsione del supplemento, nei confronti dei contribuenti che risultano morosi in quanto non hanno provveduto al pagamento del contributo dell’anno in corso, richiesto con MAV bancario, ovvero non hanno provveduto al pagamento della contribuzione di anni pregressi, già richiesta con cartella esattoriale.

- importo aggiuntivo

L’ENPAF il 10 ottobre u.s. ha trasmesso ai pensionati aventi diritto  il modulo, con relativa nota di accompagnamento, per richiedere l’erogazione dell’importo aggiuntivo per l’anno 2012. Si rammenta che l’importo aggiuntivo, previsto dall’art. 70 della legge n. 388/2000, consiste nella corresponsione “una tantum” di una somma pari a 154,94 ad integrazione del rateo di pensione che viene liquidato nel mese di dicembre. La legge prevede che per ottenere la liquidazione dell’importo aggiuntivo l’interessato debba avere percepito nell’anno 2012 un reddito individuale assoggettabile all’IRPEF non superiore a euro 9.370,34 e, nel caso di pensionato coniugato, un reddito complessivo, cumulato con quello del coniuge, assoggettabile all’IRPEF non superiore a euro 18.740,67. Considerato che nel mese di novembre non è ancora terminato l’anno fiscale, l’importo verrà liquidato, in via provvisoria e salvo conguaglio, sulla base dei dati reddituali 2011, in attesa di acquisire le dichiarazioni reddituali riferite all’anno 2012 (CUD 2013, modello 730 2013 e modello UNICO 2013). Il modulo per richiedere l’importo aggiuntivo deve essere presentato all’ENPAF dagli interessati entro il 20 novembre p.v.

– assistenza anno 2013

Come di consueto l’Enpaf, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ha stabilito le misure e la regolamentazione delle prestazioni di assistenza per l’anno prossimo. Si rammenta che le prestazioni di assistenza Enpaf possono essere ricondotte a due categorie generali: le prestazioni a carattere continuativo e quelle che vengono erogate una tantum.

 

Le prestazioni a carattere  continuativo che vengono erogate mensilmente, annualmente oggetto di revisione sono destinate:

 

-              a favore di farmacisti pensionati o non pensionati purché abbiano compiuto sessanta anni di età con almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione, ovvero dei loro superstiti;

 

-              a favore dei farmacisti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione che abbiano figli con grave disabilità.

 

Le prestazioni che vengono erogate “una tantum” sono destinate all’iscritto con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione per fare fronte ad eventi e spese di tipo diverso:

 

-              disoccupazione;

-              gravi difficoltà economiche con riduzione del reddito di almeno il 30%;

-              spese medico – sanitarie;

-              spese funerarie;

-              spese per ospitalità in case di riposo;

-              spese di frequenza di asili e di scuole materne; 

-              spese conseguenti a danni alla casa di abitazione o all’immobile destinato all’esercizio farmaceutico; 

-              spese connesse alla condizione di grave disabilità del figlio che non abbia compiuto i ventuno anni (in questo caso l’anzianità è ridotta a cinque anni).

 

Per l’anno 2013 sono state introdotte alcune novità, tra l’altro, è stato elevato l’importo delle prestazioni quelle continuative sono state fissate a 500,00 euro mensili (350,00 euro per le fasce di reddito superiori), le prestazioni una tantum sono state portate a 5.500,00 euro.

Le condizioni per poter accedere alle prestazioni sono connesse alla presenza di determinati tetti di reddito. Ulteriori dettagli sono riportati nelle pagine del sito internet dedicate all’assistenza (www.enpaf.it), in corso di aggiornamento.



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