ENPAF PRESTAZIONI – perequazione delle pensioni: approvata la misura dell’adeguamento per l’anno 2014 delle pensioni erogate dall’Ente.

Il Consiglio nazionale dell’ENPAF nel corso della seduta del 26 novembre ha approvato, su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura dell’adeguamento per l’anno 2014 delle pensioni erogate dall’Ente.

In base a quanto stabilito dagli artt. 7 e 27 del Regolamento ENPAF, il Consiglio Nazionale tenuto conto della situazione finanziaria dell’Ente e delle variazioni intervenute nel potere di acquisto della moneta, può deliberare l’adeguamento annuo delle pensioni proporzionalmente alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo  per le famiglie di operai ed impiegati. Occorre aggiungere che secondo il meccanismo “a prestazione definita” di liquidazione dei trattamenti pensionistici adottato dall’ENPAF , la medesima misura di adeguamento delle pensioni in essere viene applicata anche ai coefficienti economici in base ai quali viene determinato l’ammontare delle pensioni che verranno liquidate successivamente agli aventi diritto. Si tratta di una scelta equitativa che produce, tuttavia, un importante effetto moltiplicatore che deve essere costantemente monitorato in considerazione degli stretti vincoli di bilancio cui l’Ente è sottoposto.

Occorre rammentare che per gli anni 2012 e 2013 L’Ente aveva deciso di applicare sulle proprie pensioni il medesimo meccanismo di perequazione previsto nell’ambito del sistema generale obbligatorio pubblico dall’art. 24, c. 25 del decreto - legge  n. 201/2011 (c.d. “decreto salva Italia”), convertito in legge n. 214/2011, che aveva circoscritto l’adeguamento alla variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famigli di operai e impiegati ai trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore tre volte il minimo INPS. La decisione dell’ENPAF, che ha prodotto un evidente effetto di contenimento della spesa, è stata prescelta anche nell’ottica di quanto stabilito per gli Enti di previdenza di diritto privato dall’art. 24, c. 24 del medesimo decreto che ha previsto per questi l’obbligo di adottare misure regolamentari volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.

Per l’anno 2014, entrate in vigore le modifiche regolamentari in materia di pensioni di vecchiaia e di anzianità ENPAF e, soprattutto, predisposte le previste elaborazioni tecniche attuariali che confermano per l’Ente l’equilibrio del saldo previdenziale nell’arco di un cinquantennio, il Consiglio Nazionale ENPAF ha deciso di applicare a tutte le pensioni, a prescindere dal loro ammontare singolo o cumulato, la misura piena della perequazione automatica. La disciplina legale di questo istituto prevede che la misura provvisoria della perequazione da applicarsi per l’anno successivo venga individuata entro il mese di novembre dell’anno precedente con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre la misura definitiva e il possibile conguaglio vengono individuate entro il mese di novembre dell’anno interessato con un decreto delle medesime autorità. Con decreto 20 novembre 2013 il Ministero dell’Economia ha individuato nell’1,2% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2013, da applicarsi dal 1° gennaio 2014, salvo, come già detto, conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. La medesima misura verrà applicata anche ai coefficienti di pensione per il computo delle pensioni da erogare.

La misura deliberata dal Consiglio nazionale non è immediatamente efficace ma necessita, come previsto dalla legge dell’approvazione dei Ministeri vigilanti.

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