ENPAF PRESTAZIONI - nuova disciplina del cumulo

L’istituto del cumulo gratuito, disciplinato dalla l. n.228/2012, consente a chi abbia periodi assicurativi presso diversi Istituti di previdenza, purché non coincidenti, di sommarli senza trasferirli presso una sola gestione, ai fini del diritto o della misura di una unica pensione. La differenza rispetto all’istituto della totalizzazione è nella circostanza che ogni Istituto di previdenza determina l’importo della rata di pensione di propria competenza in base alle proprie regole (dunque per quanto riguarda l’Enpaf il sistema è quello “a prestazione definita”), mentre nella totalizzazione la liquidazione avviene in base al metodo di calcolo contributivo di cui alla l. n. 335/1995.
La legge di bilancio per il 2017 ha modificato la previgente disciplina del c.d. “cumulo gratuito” estendendo, tra l’altro, la facoltà di utilizzarlo anche agli iscritti agli enti di previdenza privatizzati, tra cui l’Enpaf. Occorre segnalare che l’istituto del cumulo non è ancora operativo per gli iscritti agli enti di previdenza dei professionisti; il pagamento del trattamento pensionistico avverrà, infatti, tramite l’INPS che dovrà provvedere ad attivare una apposita piattaforma informatica, similmente a quanto previsto per la totalizzazione al fine di rendere operativo il pagamento del trattamento e la ripartizione degli oneri.
L’Ente è, inoltre, in attesa di conoscere le direttive del Ministero del Lavoro relativamente ad alcuni aspetti problematici della normativa.
Allo stato si può segnalare che il presupposto per attivare il cumulo è che il soggetto non sia già titolare di pensione e abbia presso più Enti periodi assicurativi non coincidenti (la legge non indica un periodo minimo, dunque, anche un solo giorno di non coincidenza consente l’attivazione dell’istituto). L’istituto del cumulo può essere utilizzato per maturare il diritto alla:
- Pensione anticipata;
- Pensione di vecchiaia;
- Pensione di inabilità;
- Pensione ai superstiti.
Al pari della totalizzazione il cumulo può essere utilizzato per conseguire il trattamento pensionistico al momento della maturazione dei requisiti, dunque, come per la totalizzazione, la domanda non può essere presentata in anticipo. Come per la totalizzazione, il soggetto che sia già titolare di un trattamento pensionistico non può avere accesso al cumulo.
Può ritenersi che, dal tenore letterale della normativa, il diritto alla pensione di vecchiaia sia conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dagli Enti presso i quali l’interessato vanti periodi assicurativi. Sempre in relazione alla pensione di vecchia la normativa fa salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione presso la quale il lavoratore da ultimo risulta iscritto (si pensi per quanto riguarda l’Enpaf al requisito dell’attività professionale).
Si segnala che la decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo è fissata al mese successivo al raggiungimento dei requisiti e, comunque, non prima del 1° febbraio 2017 (primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017). Per quanto riguarda, invece, la pensione anticipata questa decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Considerato che, allo stato, la modulistica per la domanda di cumulo è in corso di elaborazione, chi intendesse presentare una domanda di pensione relativa al cumulo potrà presentarla all’Enpaf, utilizzando la modulistica attualmente presente per la pensione in regime di totalizzazione, segnalando la volontà di utilizzare il menzionato istituto.

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