ENPAF PRESTAZIONI – contributo una tantum liberi professionisti ed assimilati

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.29 del 24 luglio 2013, ha stabilito, come di consueto, di corrispondere un contributo una tantum a favore di quegli iscritti che svolgano attività professionale in regime di lavoro autonomo (con apertura di partita IVA), ovvero in base a contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero ancora nell’ambito di una borsa di studio.

Si tratta di rapporti lavorativi per i quali a causa della mancanza di copertura previdenziale ulteriore rispetto a quella dell’Enpaf, l’iscritto è tenuto al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria in misura intera. Come di consueto, una copia del relativo regolamento, una copia della modulistica che l’iscritto deve compilare per presentare domanda nonché una breve nota esplicativa, verranno trasmessi agli iscritti che, in base ai dati in possesso dell’Enpaf, risultino avere i requisiti previsti per poter richiedere il contributo una tantum.

Anche gli Ordini provinciali riceveranno unitamente all’elenco dei propri iscritti coinvolti nell’iniziativa, una copia del regolamento e un facsimile della modulistica; l’invio ha lo scopo di consentire agli Ordini di fornire informazioni in merito agli iscritti che ne facciano richiesta.

La principale novità rispetto all’anno precedente è che Il contributo in questione potrà essere richiesto dagli iscritti che per almeno un biennio (in precedenza si prevedeva un triennio), dall’anno 2012 fino alla data della delibera, abbiano svolto ininterrottamente l’attività professionale di farmacista nell’ambito di una delle suindicate figure contrattuali.

È necessario che il richiedente sia in regola con il pagamento della contribuzione obbligatoria intera del biennio  2012/2013 e non presenti nelle annualità precedenti morosità significative (nei limiti della prescrizione quinquennale).

Il criterio per la determinazione dell’importo del contributo che viene assegnato al richiedente è costituito dal reddito pro – capite calcolato sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare ripartito tra i componenti del nucleo stesso. Non possono richiedere l'assegnazione del contributo in argomento i farmacisti nel cui reddito familiare siano presenti proprietà immobiliari piene. Fanno eccezione la casa di abitazione (utilizzo 1) con relativa pertinenza (utilizzo 5). Nella delibera è prevista la possibilità di avere oltre all’immobile destinato a casa di abitazione anche un solo altro immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione del nucleo familiare (utilizzo 2), a condizione che la rendita catastale di quest'ultimo, rivalutata del 5%, non sia superiore ad euro 500,00. Nel caso in cui in un nucleo familiare siano presenti due immobili adibiti ad abitazione principale, per uno di essi si applica quest’ultimo criterio (rendita catastale rivalutata del 5% non superiore ad euro 500,00).

La domanda e la documentazione allegata alla richiesta devono essere inviate all’Enpaf, tramite raccomandata a.r., entro il 30 novembre 2013. Le domande incomplete o irregolari nella documentazione allegata, come pure quelle trasmesse oltre il termine di decadenza o da parte di soggetti privi dei requisiti prescritti, non saranno esaminate. Le domande saranno esaminate nell’ordine cronologico di invio e saranno accolte fino all’esaurimento dello stanziamento stabilito dal Consiglio di amministrazione.

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