ENPAF PRESTAZIONI – contributo di perequazione

 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 116/2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina del contributo di perequazione. La normativa prevedeva un prelievo sulle pensioni, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui, erogate da enti di previdenza ad appartenenza obbligatoria.

In presenza di una pluralità di pensioni il Casellario Centrale pensionati ha comunicato, a partire dal 2011, la quota parte del contributo di perequazione che ciascun Ente (incluso l’ENPAF), proporzionalmente alla pensione erogata, era tenuto a versare su di un conto di tesoreria.

A partire dal mese di giugno dell’anno corrente l’ENPAF, quale conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale, ha sospeso il prelievo e il versamento del contributo di perequazione. Per quanto riguarda la restituzione dello stesso, si attendono le indicazioni dell’INPS e le istruzioni del Casellario; la restituzione del contributo di perequazione comporta infatti delle conseguenze di carattere fiscale per il pensionato e, per quanto riguarda l’ENPAF, la risoluzione di problematiche connesse al recupero, in compensazione, del contributo a suo tempo versato nelle casse dello Stato.

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