ENPAF Maternità – L’indennità di maternità, a chi spetta

Spesso si restringe l’ambito di attività dell’Enpaf alla riscossione dei contributi e alla erogazione di pensioni, dimenticando che fra i compiti istituzionali dell’’Ente vi è anche la corresponsione dell’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni. La prima condizione per poter fruire dell’indennità di maternità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.
Pertanto hanno titolo all’indennità di maternità:
•    le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;
•    le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;
•    le disoccupate temporanee e involontarie purché non coperte dall’Inps;
•    coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
•    coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all’Enpaf;
•    le iscritte che, pur non essendo disoccupate, non svolgano alcuna attività lavorativa;
•    le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
•    limitatamente all'evento del parto e per il periodo post partum (tre mesi) al padre libero professionista in caso di morte o grave infermità della madre libero professionista ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo      del bambino al padre.
L’indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto e viene erogata nella stessa misura anche in caso di interruzione della gravidanza che sia intervenuta dopo il compimento del sesto mese. In caso di interruzione verificatasi a partire dal terzo mese di gravidanza (12^ settimana), ma prima del compimento del sesto mese, spetta un’indennità pari a una sola mensilità.
La domanda di indennità di maternità può essere presentata a partire dalla 27^ settimana di gravidanza ed entro e non oltre 180 giorni dalla data del parto utilizzando la modulistica a tal fine predisposta sul sito dell’Ente (http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/indennita-maternita). L’importo totale relativo all’indennità di maternità è pari a euro 4.958,20, a cui si applica la ritenuta d’acconto del 20%.
Il diritto all’indennità di maternità è previsto anche nel caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento. In questi casi l'Ente corrisponde l’indennità per le stesse categorie di iscritte sopra indicate. L’ammontare dell’emolumento viene commisurato ai cinque mesi successivi all’ingresso nella famiglia del minore adottato. In caso di affidamento, l'emolumento verrà corrisposto per i 3 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella famiglia.

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