ENPAF_Le domande più frequenti sulla previdenza

Il riscatto del corso di studi universitari è utile per l’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per la maturazione del diritto a pensione ?

A decorrere dalla riforma del regolamento ENPAF entrata in vigore nell’anno 1988, il riscatto del corso di studi universitari non è più utile ai fini dell’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per il diritto alla pensione di anzianità, ma produce unicamente un incremento economico dell’importo di pensione diretta. Quanto sopra vale anche per le quote di riscatto versate in anni in cui era vigente la diversa normativa regolamentare che ne prevedeva la computabilità ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità. Il rapporto assicurativo – previdenziale, infatti, è un rapporto “aperto” e come tale suscettibile di risentire dell’effetto di tutte le modifiche normative che nel frattempo dovessero intervenire, con l’unico limite degli eventuali diritti quesiti o semi – quesiti; proprio per questo motivo l’art. 9 del regolamento ENPAF ha stabilito un regime transitorio che ha disciplinato la limitata computabilità del riscatto del corso di studi universitari, in via residuale, in un periodo che, tuttavia, si è esaurito nell’anno 1993. A decorrere dal 1994, quindi, il riscatto non ha più alcun effetto ai fini dell’anzianità di iscrizione e contribuzione utile per la pensione di anzianità.

Cosa devo fare per presentare domanda di procrastino ?

Il procrastino è l’istituto che consente di posticipare la decorrenza della pensione, da un minimo di un anno a un massimo di dieci, usufruendo di un incremento dell’ammontare della pensione di vecchiaia maturato alla data dell’originaria decorrenza. L’art. 11 bis per le donne prevede un incremento che va dal 6% al 102,3% mentre per gli uomini si va dal 6,1% al 103,3%. L’istituto è in vigore dal 1° febbraio 2004, la domanda deve essere presentata dall’iscritto che non sia già pensionato, a pena di decadenza, entro il mese di decorrenza della pensione di vecchiaia utilizzando il modulo che l’Ente trasmette entro la fine dell’anno a tutti gli iscritti che maturano la pensione l’anno successivo. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione e può essere revocata in qualsiasi momento, anche prima della scadenza degli anni di posticipo richiesti, verrà applicata l’aliquota di incremento corrispondente agli anni completati alla data della revoca. All’opposto, il periodo di procrastino originariamente richiesto può essere ulteriormente prorogato successivamente alla domanda ma prima della scadenza. In caso di premorienza la percentuale di aumento maturata fino alla data del decesso non va perduta ma viene applicata sulla pensione spettante ai superstiti.

Sono un pensionato di vecchiaia qual è la sorte dei contributi che ho versato successivamente al pensionamento ?

In base all’art. 10 del regolamento ENPAF il pensionato per vecchiaia che possa far valere periodi di contribuzione successivi al pensionamento ha diritto a vedersi corrispondere dei supplementi per ogni anno di contribuzione versato successivamente al pensionamento. Se il pensionato è ancora iscritto i supplementi vengono liquidati con cadenza quinquennale (cinque anni dopo il versamento), nel caso in cui il pensionato si cancelli la liquidazione dei supplementi avviene in unica soluzione in relazione a tutta la contribuzione versata successivamente al pensionamento, con decorrenza da mese successivo a quello di cancellazione. Anche il pensionato di anzianità ha diritto alla liquidazione di supplementi purché connessi a contribuzione versata a partire dal compimento dell'età pensionabile, ma solo a partire dalla contribuzione versata dal 2004.

Vorrei qualche spiegazione in merito al sistema di liquidazione della pensione da parte dell’ENPAF.

L’ENPAF adotta il sistema di liquidazione dei trattamenti “a prestazione definita”, in altri termini il regolamento dell’Ente stabilisce il valore economico che deve avere ogni anno di pensione in relazione ad un anno di contributo versato in misura intera, in caso di contributo versato in misura ridotta anche il coefficiente di pensione subisce una corrispondente riduzione proporzionale; l’importo annuo della pensione viene dunque determinato dalla sommatoria dei coefficienti economici di pensione conseguiti anno per anno in base alla tipologia di contributo versato (intero o ridotto). Nel tempo sono state adottate modifiche regolamentari che hanno modificato il coefficiente economico spettante, per cui questo varia non solo in relazione all’aliquota di contribuzione ma anche in relazione all’anno a cui si riferiscono i contributi versati. Il regolamento ENPAF indica i coefficienti economici nel loro valore nominale che tempo per tempo si incrementa dell’adeguamento all’indice ISTAT volta per volta riconosciuto dal Consiglio nazionale.

Quali sono i requisiti per ottenere la pensione di invalidità ?

Il regolamento prevede poi che il diritto alla pensione di invalidità si consegua da parte degli assicurati di età inferiore all'età pensionabile che abbiano almeno cinque anni di iscrizione coperta da contribuzione e almeno tre anni di iscrizione e contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità.
Occorre poi che il soggetto risulti inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, il requisito sanitario viene accertato da un medico incaricato dall’ENPAF.
La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinata.

Come viene computato il requisito dell’attività professionale?

Il regolamento ENPAF prevede sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione di anzianità il requisito dell’attività professionale nella misura di venti anni “a regime”, si aggiunga, tuttavia che il regolamento prevede un’articolata disciplina transitoria. In particolare, il requisito dei venti anni è richiesto per coloro che si iscrivano per la prima volta o si reiscrivano all’Ente dopo il 31 dicembre 1994, mentre non è richiesta attività professionale per coloro che risultavano iscritti al 31 dicembre 1994 e che a quella data avevano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, mentre per coloro che risultavano iscritti alla medesima data ma avevano meno di quarantacinque anni il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.
Per ottenere il riconoscimento di un anno di attività professionale è sufficiente avere svolto tale attività per più di sei mesi nel corso di ciascun anno solare, viene valutata anche l’attività professionale svolta, in costanza di iscrizione, prima del 31 dicembre 1994.

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