ENPAF_Le domande più frequenti sull'indennità di maternità

Qual è il termine per presentare la domanda di indennità di maternità ?

La domanda va presentata non prima del sesto mese di gravidanza (27^ settimana) e non oltre il termine di decadenza di 180 giorni dalla data del parto. E’ opportuno ricordare che l’indennità viene corrisposta anche nel caso di interruzione della gravidanza, nel qual caso la domanda va presentata entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data in cui è intervenuto l’aborto.
L’indennità spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento preadottivo, in questo caso il termine di decadenza è stabilito in 180 giorni dalla data in cui è avvenuto l’ingresso in famiglia del bambino. 

Sono titolare di un’erboristeria ho diritto all’indennità di maternità dell’ENPAF ?

No perché, in qualità di titolare di esercizio commerciale nel quale non avviene la vendita di farmaci, diversamente da una farmacia o da una “parafarmacia”, lei è obbligatoriamente iscritta alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS e, quindi, fruisce della copertura indennitaria da parte di quest’ultimo Istituto. In base alla normativa vigente, l’ENPAF è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità in tutti i casi in cui per il medesimo evento non vi sia altro Ente o Istituto tenuto al pagamento del beneficio in parola.

Sono titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ho diritto all’indennità di maternità dell’ENPAF ?

Chi esercita attività professionale nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS e pertanto è l’ENPAF l’istituto tenuto al versamento dell’indennità di maternità. Occorre rammentare che, comunque, nel caso di iscrizione alla Gestione Separata occorre verificare l’aliquota contributiva che l’iscritta è tenuta a versare, infatti, nel caso di versamento dell’aliquota massima questa contiene anche la quota di maternità per cui l’evento ottiene copertura indennitaria da parte dell’INPS, in caso di versamento alla Gestione Separata dell’aliquota contributiva ridotta l’evento non riceve copertura da parte dell’Istituto, per cui in caso di iscrizione all’ENPAF è questo a provvedere all’erogazione dell’indennità di maternità.

Sono una titolare di farmacia volevo conoscere il criterio in base al quale mi è stata liquidata l’indennità di maternità.

Secondo quanto previsto dall’art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 151/2001 l’indennità di maternità viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Nel caso di una titolare di farmacia i redditi prodotti sono redditi di impresa e, dunque, non possono essere presi a riferimento come base del calcolo dell’indennità. La normativa contempla un criterio residuale costituito dal salario minimo giornaliero del settore commercio che viene annualmente aggiornato e che rappresenta la base di calcolo dell’indennità di maternità nel caso in questione.

Sono disoccupata iscritta al Centro per l’Impiego, ho diritto all’indennità di maternità dell’ENPAF ?

L’ENPAF eroga l’indennità di maternità anche all’iscritta che, nel periodo assistibile (due mesi prima e tre dopo il parto), si trovi in stato di disoccupazione temporanea e involontaria con iscrizione al Centro per l’Impiego, in quanto, di norma in relazione al parto non fruisce di copertura indennitaria da parte di altro Ente o Istituto.
L’ENPAF, tuttavia, non corrisponde l’emolumento in questione, nel caso in cui l’iscritta percepisca l’indennità di disoccupazione che, nel periodo assistibile, si converte in indennità giornaliera di maternità corrisposta dall’INPS.
Inoltre, l’INPS corrisponde l’indennità giornaliera di maternità, anche alle lavoratrici gestanti che all’inizio del periodo di congedo di maternità si trovino in disoccupazione, purché tra l’inizio della disoccupazione e quello dell’inizio del congedo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. Anche in questa seconda ipotesi l’ENPAF non è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità all’iscritta disoccupata.

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