ENPAF_Le domande più frequenti sui contributi previdenziali

Mi sono iscritto all’Ordine nel mese di marzo e ho prodotto, ai fini della riduzione contributiva, una dichiarazione di disponibilità all’attività lavorativa vistata dal Centro per l’impiego nel mese di ottobre. Vorrei sapere perché per il primo anno di iscrizione mi è stata attribuita l’aliquota di riduzione del 50% e non come da me richiesto quella dell’85%.

Al fine di ottenere la riduzione del contributo previdenziale obbligatorio non è sufficiente che l’iscritto si trovi nella condizione prevista dal Regolamento al momento in cui presenta la domanda, ma è necessario che dimostri il possesso della condizione medesima, almeno per un periodo pari a sei mesi e un giorno nell’anno, oppure, in caso di prima iscrizione, per un numero di giorni pari alla  metà più uno del periodo di iscrizione. Nel suo caso questo non è accaduto, considerato che la sua condizione di disoccupato temporaneo e involontario risale al mese di ottobre, per questo motivo la sua domanda di riduzione nella misura dell’85% quale disoccupato non è stata accolta e, d’ufficio, è stata applicata la riduzione del 50% riconosciuta, tra l’altro,a chi, come lei, non esercita alcuna attività lavorativa, in quanto questa è stata la condizione prevalente nell’anno protrattasi dal mese di marzo al mese di ottobre.

L’unica alternativa per vedersi riconosciuta la riduzione dell’85% come disoccupato anche per il primo anno è quella di ottenere dal Centro per l’impiego un attestato da cui risulti la mancanza di rapporti di lavoro dipendente anche per il periodo antecedente alla data della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, in modo da poter coprire la maggior parte del primo anno.

Mi sono cancellato dall’Albo nel 2002 e mi sono reiscritto nel corso del 2006, ho chiesto di pagare il contributo di solidarietà del 3% ma la domanda è stata respinta, vorrei conoscere il motivo del rifiuto.

La modifica del regolamento, entrata in vigore nel 2004, ha introdotto il contributo di solidarietà di ammontare pari al 3% del contributo in misura intera, si tratta di un contributo che non è utile ai fini della maturazione del diritto a pensione. L’articolo 21 del Regolamento riserva la facoltà di chiedere il suddetto contributo esclusivamente a coloro che si iscrivano per la prima volta all’Ente a partire dal 1° gennaio 2004, la disposizione esclude, quindi, che il contributo di solidarietà possa essere esteso anche a chi, iscritto prima del 1° gennaio 2004, si sia cancellato e, successivamente si sia reiscritto dopo la suddetta data. 

Pur conservando la condizione di disoccupato temporaneo e involontario, inspiegabilmente nel corso dell’anno 2007 mi è stata applicata l’aliquota del 50% in luogo di quella all’85% di cui fino ad allora beneficiavo, come mai?

L’articolo 21 del Regolamento prevede che la riduzione del contributo previdenziale in qualità di disoccupato temporaneo e involontario non possa essere conservata dall’iscritto per un periodo complessivamente superiore ai cinque anni, da computare nell’arco dell’intero rapporto previdenziale con l’ENPAF, il superamento di tale limite temporale comporta la perdita della riduzione massima di cui si usufruiva; d’ufficio viene, dunque, applicata l’aliquota del 50% in quanto l’iscritto viene equiparato al soggetto che non esercita alcuna attività professionale. Occorre rammentare che il periodo massimo di cinque anni, si riferisce sia alla riduzione dell’85% che al contributo di solidarietà, per questi due benefici contributivi non è data la possibilità di sommare due periodi di cinque anni, ma vale, per entrambi, un solo limite quinquennale scaduto il quale, lo si ripete, viene applicata la riduzione del 50%. 

Pur avendo svolto attività professionale in farmacia per cinque mesi complessivi nell’ambito di due rapporti di lavoro a tempo determinato, ho ricevuto un bollettino bancario con due quote contributive in misura intera, in luogo della riduzione contributiva all’85% di cui fruivo in precedenza che mi è stata annullata, come mai ?

Il problema è stato generato dallo scadere del rapporto di lavoro a tempo determinato, peraltro di durata complessiva inferiore a sei mesi e un giorno nell’anno, a cui non è seguita alcuna comunicazione da parte sua in merito alla posizione lavorativa successivamente ricoperta; per questo motivo è stata applicata la contribuzione in misura intera che costituisce la misura generale applicabile ad ogni iscritto. Allo scopo di definire la sua situazione è necessario che faccia pervenire all’ENPAF la documentazione utile a ricostruire la sua posizione lavorativa a partire dalla data di scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro, e verificare se nel suo caso ricorrano le condizioni per potere continuare ad usufruire della riduzione dell’85%. 

Mi sono cancellato nel mese di gennaio ma ho ricevuto il bollettino con il contributo conteggiato per un anno intero, vorrei sapere perché ?

In base alla normativa vigente il contributo previdenziale e assistenziale all’ENPAF è forfetario, dunque stabilito in cifra fissa, non frazionabile e dovuto integralmente quale che sia la durata della iscrizione nell’anno. Anche un solo girono di iscrizione nell’anno, quindi, comporta l’obbligo del pagamento integrale del contributo; per evitare di pagare il contributo dell’anno è necessario richiedere e ottenere la cancellazione dall’Ordine nell’anno precedente. È importante ricordare che ai fini della contribuzione all’ENPAF fa stato unicamente la data in cui l’Ordine ha adottato la delibera di cancellazione e non rileva la data della domanda dell’iscritto. 

Percepisco una borsa di studio presso un’azienda sanitaria non capisco perché mi è stata applicata l’aliquota contributiva intera, nonostante i miei redditi esigui.

Nel suo caso gli uffici hanno accertato che nell’ambito della borsa di studio lei svolgeva attività professionale di farmacista, considerato che in relazione a tale attività lei non è soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell’ENPAF, non sono state riscontrate le condizioni stabilite dal Regolamento per poterle accordare la riduzione richiesta. Il contributo previdenziale ENPAF non viene computato in base ai redditi, ma viene stabilito in cifra fissa uguale per tutti gli iscritti, salva la possibilità di richiedere la riduzione secondo determinate aliquote, purché ricorrano le condizioni stabilite dal Regolamento medesimo, condizioni che, nel suo caso, lo si ripete, risultano mancanti.

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