ENPAF - INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE (ART.18 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA)

In data 19 dicembre 2018, con deliberazione n. 70, il Consiglio di Amministrazione. dell’Enpaf ha approvato la regolamentazione per l’assegnazione di un contributo per favorire l’occupazione.

DESTINATARI:
•    farmacisti titolari di farmacia, o di parafarmacia, nella forma dell’impresa individuale;
•     società di gestione di farmacie private, o di parafarmacie, purchè la maggioranza delle quote di partecipazione appartengano a farmacisti iscritti all’Enpaf.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI:
Il contributo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine- stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento (1 gennaio 2019).
Le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare due categorie di lavoratori:
•    il farmacista di età non superiore a  trent’anni
•    il farmacista di età pari o superiore a cinquant’anni, se  disoccupato da almeno sei mesi;

Il contributo è riconosciuto ai rapporti di lavoro con anzianità minima di 8 mesi e per una durata massima di trentasei, purché continuativi.
La domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro solo al termine di ciascun periodo di durata del rapporto per il quale può essere richiesto il contributo (ossia dopo 8 mesi, 17 mesi, 26 mesi e 36 mesi).

Ad esempio, in caso di rapporto di lavoro stipulato con il collaboratore di farmacia in data 2 gennaio 2019:
-     la domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro (ditta individuale o legale rappresentante della Società) a partire dal 2 settembre 2019 (quindi, trascorsi 8 mesi), unitamente alle buste paga relative all’intero periodo ed alla documentazione richiesta dal regolamento. Il contributo erogato sarà pari al 20% degli oneri salariali sostenuti;
-    in costanza del rapporto di lavoro, le successive istanze potranno essere presentate quando siano trascorsi, dalla data di stipula del contratto (nell’esempio, il 2 gennaio 2019), 17 mesi (contributo pari al 25%), 26 mesi (contributo pari al 30%) e 36 mesi (contributo pari al 40%).

Il rapporto di lavoro deve, inoltre, essere ancora in atto al momento di presentazione della domanda stessa. Il contributo sarà erogato nei limiti dello stanziamento fissato.
Per ulteriori dettagli e per le  modalità di presentazione della domanda si rinvia al regolamento:

- Regolamento sostegno_occupazione 
- Delibera approvazione 70/2018

Ministero della SaluteAgenzia Italiana del FarmacoFederazione Ordini Farmacisti ItalianiEuropean Medicines Agencyil Farmacista Online
Realizzato da Kinetica
siti web Bologna