Enpaf Informazione online n. 20 - Glugno-Luglio 2020

ASSISTENZA – COVID 19

Con atto presidenziale n. 15/2020, adottato in via d’urgenza e ratificato con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione n.17/2020, l’Ente ha previsto misure di sostegno della categoria in occasione dell’emergenza sanitaria da COVID 19, con valuta 30 giugno è stato disposto il pagamento di un primo gruppo di istanze per un ammontare complessivo pari a 226.300,00 euro. il dettaglio delle domande accolte e di quelle respinte è stato pubblicato sul sito internet dell’Enpaf ed è consultabile tramite il seguente link MODULO COVID ACCOLTE E RESPINTE
Si rammenta che in base alle iniziative adottate dall’Ente vengono riconosciute le seguenti misure di sostegno:
- in caso di decesso del farmacista iscritto all’Enpaf, anche se titolare di pensione, vittima del COVID – 19 è previsto un contributo pari a 11.000,00 euro;
- in caso di ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera a seguito di positività al COVID – 19, spetta un contributo pari a 200,00 euro per ogni giornata di ricovero;
- in caso di isolamento obbligatorio domiciliare o presso una struttura dedicata che venga disposto con provvedimento dell’Autorità sanitaria competente nei confronti del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, a seguito di positività al COVID 19 spetta un contributo pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento;
- in caso di chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da COVID 19 spetta al titolare dell’esercizio, anche se titolare di pensione, un contributo pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura.
Ulteriori dettagli dell’iniziativa sono consultabili tramite il seguente link misure a sostegno della categoria, per presentare la domanda deve essere utilizzata la modulistica che può essere scaricata tramite il seguente link modulistica.
La domanda completa della documentazione allegata deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo posta@pec.enpaf.it non saranno accettate modalità di invio della domanda diverse da quella indicata.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data dell’evento.
Per evento si deve intendere
- la data del decesso
- la data di dimissione dalla struttura ospedaliera
- la data in cui termina l’isolamento obbligatorio
- la data di inizio del periodo di chiusura dell’esercizio.
Lo stanziamento inizialmente fissato in via d’urgenza è pari a 500.000,00 euro.

ASSISTENZA – MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE 


L’Enpaf, nel mese di giugno, ha ripreso la liquidazione delle misure a sostegno dell’occupazione, in particolare, sono state liquidate 15 domande presentate nel mese di gennaio per un importo complessivo pari a 43.388,00 euro, l’ammontare residuo dello stanziamento è attualmente pari a 158.981,00 euro. L’iniziativa è stata regolamentata con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 70/2020, con successiva deliberazione n. 68/2019, ad integrazione, si è deciso di inserire tra i requisiti per accedere al contributo l’acquisizione da parte dell’ufficio assistenza dell’Enpaf del DURC online regolare del datore di lavoro, l’acquisizione delle credenziali per l’accesso al sistema è stata ritardata dalla fase di lockdown, ma dal mese di maggio è pienamente operativa.
Il contributo è destinato al datore di lavoro (titolare di farmacia o parafarmacia) che abbia assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (a decorrere dal 1° gennaio 2019):
- un farmacista di età non superiore ai trenta anni;
- un farmacista di età pari o superiore a cinquanta anni che si trovi in stato di disoccupazione temporanea e involontaria da almeno sei mesi.
Il contributo consiste in una percentuale degli oneri salariali sostenuti dal datore di lavoro, percentuale che cresce in relazione all’aumento del numero di mesi del rapporto di lavoro in atto.
Per avere ulteriori informazioni relativamente all’iniziativa si può attivare il seguente link sostegno per l’occupazione per scaricare la modulistica necessaria per presentare la domanda è possibile attivare il seguente link Modulistica

 

INDENNITA’ COVID REDDITO DI ULTIMA ISTANZA


L’art. 44 del dl n. 18/2020 (conv. in l. n.27/2020) ha previsto l’erogazione, per il mese di marzo, di una indennità pari a 600 euro a favore dei professionisti, iscritti, agli Enti di previdenza obbligatoria, farmacisti inclusi, colpiti dalle conseguenze del COVID – 19, l’importo erogato è stato anticipato dagli Enti di previdenza per conto dello Stato sul quale esso grava, in ultima istanza e che, dunque provvederà a rimborsarlo agli Enti stessi.
Nel decreto - legge e nel successivo decreto interministeriale 28 marzo 2020 di attuazione sono stati fissati i requisiti necessari affinché gli iscritti potessero accedere all’indennità dei 600 euro, per il mese di marzo, in virtù del fatto che il Fondo destinato a finanziarie l’iniziativa aveva uno stanziamento delimitato, un certo numero di domande di farmacisti (17 per la precisione) pur regolari non sono state accolte per incapienza. È possibile consultare sulla home page del sito web http://www.enpaf.it nel modulo laterale nominato: indennità COVID-19 gli elenchi relativi alle domande accolte, a quelle respinte e a q uelle non accolte per incapienza , l’ente complessivamente ha liquidato 2.571 domande presentate dagli iscritti.
Con il successivo art. 78 del dl n. 34/2020 sono state apportate alcune modifiche alla precedente disciplina dell’indennità COVID 19 ed è stato ampliato lo stanziamento del fondo, relativamente all’erogazione dell’indennità per il mese di aprile e maggio. La procedura attualmente in corso risguarda l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile, la normativa di attuazione è contenuta nel DM 29 maggio 2020. Per leggere tutti i dettagli dell’iniziativa è possibile attivare

  il link  L’Ente, con valuta 30 giugno, ha effettuato un primo pagamento relativamente all’indennità del mese di aprile per complessivi 1.788.000,00, come previsto dal decreto sono stati corrisposti 600 euro agli iscritti che avevano già ricevuto l’indennità per il mese di marzo, mentre sono state pagate due mensilità (marzo e aprile) ai soggetti che, a causa dell’incapienza del Fondo, erano rimasti fuori dal primo pagamento e sono state ugualmente corrisposte due mensilità (marzo e aprile) in relazione a quelle domande inizialmente respinte e poi rivalutate positivamente a seguito di richiesta di riesame.
Sono state invece liquidate, per il solo mese di aprile 364 domande nuove. Il termine per la presentazione delle domande relative all’indennità del mese di aprile scade il giorno 8 luglio. Per consultare l’elenco delle domande accolte e respinte è possibile attivare il link http://www.enpaf.it/contributi/articoli-enpaf/indennita-covid-19-elenco-03-04-2020
Per rendere più rapida la procedura di invio e acquisizione le domande devono essere presentate tramite l’area ad accesso riservato “Enpaf online”, dunque, solo gli iscritti al portale “Enpaf online” hanno la possibilità di presentare la domanda per l’indennità COVID 19 relativa al mese di aprile. Requisito fondamentale per potersi iscrivere a Enpaf online è quello di avere un indirizzo di posta elettronica certificata, in merito alla Posta Elettronica Certificata leggi gli ulteriori dettagli dal link http://www.enpaf.it/home/articoli-enpaf/posta-certificata-27-01-2020

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