Enpaf Informazione online n.14 - Settembre 2019

CONTRIBUTI

ART. 21 BIS REGOLAMENTO DI PREVIDENZA.
Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’art. 21 bis del Regolamento di previdenza; la nuova disposizione riconosce agli iscritti che esercitano attività professionale, in relazione alla quale non sono soggetti ad una copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf (es. titolari, soci e associati agli utili di farmacia, liberi professionisti con partita IVA ecc.) e che siano titolari di una pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da Enpaf la facoltà di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura massima del 50%.
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre dell’anno nel quale l’iscritto si trova nelle condizioni previste dal Regolamento per poter beneficiare della riduzione contributiva, condizione che deve essere presente, in costanza di iscrizione, per almeno sei mesi e un giorno nell’anno della richiesta di riduzione (il riferimento per il computo del requisito temporale è alla decorrenza della pensione, pertanto, sono utili, per quanto riguarda le nuove pensioni dell’anno, le decorrenze fino al mese di giugno).
La riduzione, di cui all’art. 21 bis, viene riconosciuta a chi sia titolare di una pensione di vecchiaia o di anzianità erogata esclusivamente dall’Ente, sono esclusi i casi in cui l’iscritto percepisca una pensione, in regime di totalizzazione o di cumulo.
Il termine di decadenza è quello fissato al 30 settembre dell’anno e non sono ammesse deroghe, si segnala, tuttavia, che quello previsto dall’art. 21 bis è un beneficio non transitorio, pertanto, l’iscritto che fosse decaduto dal termine per presentare la domanda di riduzione per l’anno corrente, potrà proporla per il prossimo anno.


ASSISTENZA

CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TITOLARI O SOCI DI PARAFARMACIA.
Nella seduta del 25 settembre il Consiglio di amministrazione ha adottato la deliberazione n. 43 con la quale è stato previsto un contributo una tantum a favore dei farmacisti titolari o soci di parafarmacia. Per l’iniziativa è stato stanziato l’importo di 600.000,00 euro. Per l’assegnazione del contributo si procederà alla formazione di una graduatoria che verrà formata tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare del richiedente valutata sulla base del valore ISEE; un punteggio aggiuntivo è previsto nel caso in cui il richiedente nel decennio 2009 – 2018 abbia versato almeno sei anni di contribuzione previdenziale Enpaf in misura intera. La misura del contributo una tantum è differenziata a seconda che l’iscritto gestisca l’esercizio in forma di impresa individuale o in forma societaria.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 15 ottobre 2019 – la modulistica sarà online a partire da questa data - ed entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni è possibile attivare il seguente link

ASSISTENZA

MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
L’Enpaf comincia a ricevere le prime domande per ottenere l’erogazione del contributo a sostegno dell’occupazione.
L’istituto, previsto dal Regolamento di assistenza, è divenuto operativo a seguito della delibera di attuazione del Consiglio di amministrazione n. 70 del 19 dicembre 2018 che ha stanziato 400.000,00 euro.
Il contributo è previsto a favore dei titolari di farmacia o parafarmacia, gestita sia nella forma dell’impresa individuale che in quella societaria, in questo secondo caso è necessario che la maggioranza delle quote di partecipazione appartengano a farmacisti iscritti a Enpaf.
Il contributo riguarda tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine - stipulati successivamente 1° gennaio 2019.
Le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare due categorie di lavoratori:
• il farmacista di età non superiore a trent’anni;

• il farmacista di età pari o superiore a cinquant’anni, se disoccupato da almeno sei mesi.
Il contributo è riconosciuto ai rapporti di lavoro con anzianità minima di 8 mesi e per una durata massima di trentasei, purché continuativi.
La domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro (ditta individuale o legale rappresentante della società) solo al termine di ciascun periodo di durata del rapporto per il quale può essere richiesto il contributo (ossia dopo 8 mesi, 17 mesi, 26 mesi e 36 mesi).
Il contributo viene, quindi, riconosciuto al termine di ciascun periodo, nelle seguenti percentuali che vengono applicate sul costo della retribuzione ordinaria lorda sostenuta per il periodo di riferimento (minimo tabellare da CCNL):
- dopo 8 mesi, 20%;
- dopo 17 mesi, 25%;
- dopo 26 mesi, 30%;
- dopo 36 mesi, 40%.
È previsto che il richiedente, sia nel caso di impresa individuale che di gestione societaria, sia in regola con il versamento della contribuzione Enpaf posta in riscossione fino alla data di presentazione della domanda, in caso di gestione societaria il requisito è riferito a tutti i soci farmacisti.
Sono esclusi gli eventuali contratti di lavoro dipendente che riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, la regola si applica sia nel caso di impresa individuale che di gestione societaria.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica è possibile attivare il seguente link

 

 

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