Enpaf informazione online 5/2022

COMUNICAZIONI

BONUS PER I PROFESSIONISTI: AMMESSI ANCHE I SOCI E I COLLABORATORI DI IMPRESA FAMILIARE

 

Ad integrazione di quanto comunicato il 26 settembre (qui), l’Ente ha deciso di estendere le categorie dei beneficiari del bonus 200 euro e 150 euro previsti dal Decreto Aiuti. Pertanto, in presenza dei requisiti già indicati nel precedente comunicato, possono accedere alle indennità i soggetti che versano la quota contributiva Enpaf intera, con partita IVA e attività lavorativa avviata non oltre il 18 maggio 2022 in qualità di:

esercente attività professionale con rapporto di lavoro autonomo;

titolare di farmacia;

titolare di parafarmacia;

titolare di erboristeria;

socio di società di gestione di farmacia o di parafarmacia;

collaboratore di impresa familiare di farmacia o di parafarmacia.

 Per quanto riguarda le categorie indicate ai punti e) ed f), il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o al titolare dell’impresa e la qualifica di socio o collaboratore di impresa familiare deve essere ricoperta alla medesima data.

 Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle linee guida pubblicate sul sito istituzionale (clicca qui).

 

COMUNICAZIONI

BONUS PER I LIBERI PROFESSIONISTI: DAL 26 SETTEMBRE VIA ALLE DOMANDE  

 

Dalle ore 12.00 del 26 settembre e fino alle ore 24 del 30 novembre è possibile presentare la domanda per ottenere l’indennità di 200 euro prevista dal “Decreto Aiuti”. Per accedere al bonus è necessario aver dichiarato nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. In base al successivo “Decreto Aiuti ter” è possibile ottenere un incremento di 150 euro (per un totale di 350 euro) nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato nel 2021 non sia superiore a 20.000 euro. Il reddito complessivo coincide con quello indicato al rigo RN1 colonna 1 della dichiarazione 2022 (redditi 2021).

 Come presentare la domanda

 La domanda deve essere presentata tramite l’area ad accesso riservato Enpaf Online, utilizzando esclusivamente lo SPID. La domanda viene trasmessa tramite la piattaforma Enpaf Online e non è necessario firmarla né allegare il documento di identità e il codice fiscale.

L’indennità viene erogata in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Viene corrisposta una sola volta e non costituisce reddito imponibile.

Ogni iscritto potrà verificare lo stato della propria istanza nella propria posizione personale presente in Enpaf online.

 Ulteriori requisiti

 Il richiedente:

deve essere iscritto all’Ordine e quindi all’Enpaf entro e non oltre il 17 maggio 2022;

deve essere esercente attività professionale, soggetto a quota contributiva intera, con partiva IVA e attività lavorativa avviata non oltre il 17 maggio 2022 esclusivamente in qualità di:

esercente attività professionale con rapporto di lavoro autonomo;

titolare di farmacia;

titolare di parafarmacia;

titolare di erboristeria.

 Deve avere effettuato almeno un versamento di una quota contributiva all’Enpaf riferito alla contribuzione del periodo 2020 – 2022.

non deve essere titolare di pensione né avere maturato il diritto al trattamento pensionistico entro il 30 novembre 2022.

in caso di iscrizione contemporanea a diversi enti previdenziali, può presentare domanda ad un solo Ente di previdenza; se iscritto contemporaneamente anche all’INPS deve presentare l’istanza esclusivamente all’INPS.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il documento di approfondimento pubblicato sul sito internet dell’Enpaf clicca qui.


CONTRIBUTI

SCADENZA DEL TERMINE PER LA DOMANDA DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

 Il 30 settembre scade il termine per la presentazione della domanda di riduzione contributiva Enpaf, relativa all’anno 2022. Per i nuovi iscritti il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine, relativamente ad entrambi gli anni di iscrizione.

Si ricorda che le categorie che possono accedere alla riduzione sono:

esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%

disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%.

non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.

pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.

titolari di pensione di vecchiaia o anzianità erogata dall’Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.

 

CONTRIBUTI

VERSAMENTO CONTIBUTO 0,5%

 Entro il 30 settembre 2022 deve essere versato il contributo 0,5% relativo all’esercizio 2021.

Gli avvisi di pagamento PagoPA sono stati trasmessi il 7 settembre all’indirizzo di posta elettronica certificata delle società, dall’indirizzo pec enpaf@pecpopso.it.

Si tratta del contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’IVA dovuto dalle società di capitali, dalle società cooperative a responsabilità limitata e dalle società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o, nel caso di società di persone, con maggioranza di soci non farmacisti (art. 1, comma 441 della legge n. 205/2017). Il fatturato annuo al netto dell’IVA deve essere inteso come quello complessivamente prodotto dalla società, in quanto la normativa non stabilisce alcuna limitazione del prelievo contributivo alla vendita dei medicinali o di altri prodotti. Il contributo deve essere versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. ogni modificazione della compagine societaria che comporti l’assoggettamento della società al contributo 0,5 per cento deve essere comunicata all’Enpaf entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto di cessione delle quote o delle azioni o della modifica dell’atto costitutivo.

 


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