Enpaf informazione online 1/2022
PENSIONI
RIFORMA IRPEF: NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE
Dal mese di gennaio 2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, le aliquote Irpef sono state ridotte a quattro e sono cambiate le modalità di calcolo delle ritenute fiscali da applicare sulle pensioni.
Di seguito i nuovi scaglioni e le aliquote:
Scaglioni di reddito Aliquote
Fino a 15.000 euro 23%
Da 15.000,01 a 28.000 euro 25%
Da 28.000,01 a 50.000 euro 35%
Oltre 50.000 euro 43%
Dalla stessa data sono state rimodulate le detrazioni per redditi da pensione: la modalità di calcolo rimane invariata, tuttavia, cambiano gli importi e la soglia della “no tax area”.
Per quanto riguarda la “no tax area”: i redditi da pensione fino a 8.500 euro sono totalmente esenti da imposta (prima la soglia era fissata a 8.174 euro).
Di seguito la tabella delle detrazioni dal 2022:
Detrazioni redditi da pensione dal 2022
Reddito complessivo fino a 8.500 euro 1.955 euro. La detrazione non può essere inferiore a 713 euro
Reddito complessivo tra 8.501 e 28.000 euro 700 euro + 1.255 x (28.000- reddito complessivo / 19.500)
Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro 700 x (50.000 - reddito complessivo / 22.000)
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro zero
Per i redditi superiori a 25.000 euro e inferiori a 29.000, la detrazione spettante è aumentata di un importo fisso pari a 50 euro.
L’imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
COMUNICAZIONI
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Si tratta di un beneficio economico attribuito su base mensile ai nuclei familiari sulla base dell’ISEE.
L’assegno viene attribuito:
per ogni figlio a carico fino ai 18 anni e fino ai 21 anni solo nel caso in cui:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
Per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.
L’assegno unico universale sostituisce le detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni e gli assegni per il nucleo familiare, che pertanto, sono abrogati dal 1° marzo 2022.
Rimane, invece, la vecchia disciplina relativa alle detrazioni per gli atri familiari a carico (per es. il coniuge o i genitori o figli di età superiore a 21 anni).
ASSISTENZA
BORSE DI STUDIO
Approvato dal Consiglio di amministrazione Enpaf, nella seduta del 26 gennaio 2022, il bando per le borse di studio destinate ai figli dei farmacisti - iscritti, pensionati o agli orfani degli stessi -relativamente all’anno scolastico-accademico 2019/2020.
Il bando prevede l’assegnazione di 130 borse per uno stanziamento complessivo pari a 200.000,00 euro. Le domande devono essere presentate a pena di esclusione a mezzo PEC all’indirizzo posta@pec.enpaf.it, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.enpaf.it, entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Clicca qui per ulteriori informazioni sul bando e per scaricare il modulo di domanda.
MATERNITA’
ESTENSIONE DELL’INDENNITA’ DI MATERNITA’
La legge di Bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022, ha esteso di ulteriori tre mesi l’indennità di maternità per le libere professioniste - autonome o parasubordinate - iscritte agli Enti di previdenza obbligatori, tra i quali l’Enpaf.
L’indennità, come chiarito dalla circolare INPS n. 1/2022, è riconosciuta anche ai padri liberi professionisti nei casi previsti dalla normativa vigente: morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre (D.lgs. n. 151/2001, e art. 3 del D.M. 4.4.2002).
L’ampliamento della tutela è riconosciuto in favore di chi abbia dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo assistibile, un reddito complessivo inferiore a 8.145 euro.
Il reddito di riferimento è quello complessivo annuo dichiarato ai fini fiscali.
Per fruire dell’indennità aggiuntiva è necessario che il richiedente sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Enpaf. Tale requisito deve sussistere per tutto il periodo assistibile, comprensivo sia dei primi 5 mesi, sia degli ulteriori 3 mesi.
Per quanto riguarda il periodo transitorio, sono indennizzabili gli ulteriori tre mesi di maternità in favore degli interessati in possesso del requisito reddituale indicato dalla legge, qualora i periodi oggetto di copertura siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022.
Il periodo aggiuntivo di tre mesi è indennizzabile anche nel caso in cui i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della legge n. 234/2021.
Gli ulteriori tre mesi non possono essere riconosciuti, invece, qualora i periodi di maternità o paternità si siano conclusi prima del 1° gennaio 2022.
Con successive comunicazioni saranno fornite le indicazioni per la presentazione della domanda.