ENPAF CONTRIBUTI - TESTO UNICO IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI. NOVITA’

II decreto legislativo n. 75 del 2018 interviene sulla precedente normativa in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Tra le innovazioni e modifiche apportate alla previgente disciplina il decreto ha abrogato la norma che riservava ai soli farmacisti iscritti all’Albo la vendita al minuto delle piante officinali (art. 7 L. 99/1931).

Sulla base di tale previsione l’Enpaf, fino ad oggi, ha riconosciuto l’esercizio dell’attività professionale ai titolari e ai collaboratori delle erboristerie che vendono piante officinali.
Vista l’abrogazione dell’art. 7, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 75/2018 ossia l’8 luglio 2018, la vendita delle piante officinali non può essere più considerata attività professionale.
Conseguentemente, ai fini sia delle riduzioni contributive sia del raggiungimento del requisito dello svolgimento di attività professionale necessario per la maturazione del diritto alla pensione l’Enpaf farà riferimento alla data di inizio attività dell’erboristeria (nel caso del titolare) o della stipulazione del contratto di lavoro dipendente (nel caso del collaboratore dell’erboristeria).
Se la data di inizio attività dell’esercizio o di stipula del contratto di lavoro è successiva all’entrata in vigore della nuova normativa, l’attività non potrà essere considerata professionale e, pertanto, l’iscritto potrà usufruire della riduzione massima del 50% prevista dall’art. 21 del Regolamento Enpaf per i non esercenti attività professionale. Se, invece, è precedente, il soggetto continuerà a beneficiare delle riduzioni riconosciute ai lavoratori dipendenti che esercitano attività professionale.
Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, coerentemente, l’attività del titolare o collaboratore di erboristeria sarà considerata utile solo qualora il contratto o l’apertura dell’erboristeria sia precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2018.

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