ENPAF CONTRIBUTI – riduzione per disoccupazione temporanea e involontaria. Nuove regole

Si segnala che in materia di disoccupazione temporanea e involontaria la disciplina è cambiata e le modifiche adottate in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2015 producono effetti anche ai fini della richiesta di riduzione contributiva all’Enpaf. Occorre innanzitutto evidenziare che, allo stato, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID online). Il suddetto sistema informativo unitario risulta attualmente attivo.

Altra novità particolarmente significativa introdotta dal decreto 150/2015 è costituita dalla previsione in base alla quale allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione, il disoccupato deve contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio e la conseguente vidimazione della DID online. Dunque, alla domanda di riduzione contributiva o di riconoscimento del contributo di solidarietà, dovrà essere allegata la DID online vidimata dal Centro per l’impiego.
Si segnala che i percettori di misure a sostegno del reddito non devono rendere la DID online sul portale dell’ANPAL, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di NASPI, di DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL.
Si noti che anche in quest’ultimo caso lo stato di disoccupazione deve essere confermato: entro 15 giorni dalla domanda di Naspi o DIS-COLL il soggetto, infatti, dovrà contattare il Centro Per l’Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 21 D.Lgs. 150/2015). In questa ipotesi,almeno allo stato, ai fini della riduzione contributiva Enpaf, si ritiene non necessario che la domanda venga vidimata dal competente centro per l’impiego.
Si aggiunga che anche la richiesta di adesione al programma “Garanzia Giovani”, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, in quanto per aderire bisogna trovarsi nello stato di disoccupazione di cui all’art 19 D.Lgs 150/2015. Per aderire, l’interessato deve compilare il modulo online su www.garanziagiovani.gov.it o su un portale regionale. All’utente verranno fornite le credenziali per l’accesso all’area personale del portale ANPAL. In quest’area si completa l’adesione al programma selezionando una Regione (non necessariamente quella di domicilio). Entro 60 giorni dall’adesione, il soggetto deve essere contattato dalla Regione che lo indirizzerà ad uno sportello del Centro per l’Impiego o Agenzia per il Lavoro o Ente accreditato per la stipula del patto di servizio. Dunque anche per questa ipotesi ai fini della riduzione contributiva Enpaf occorrerà allegare l’adesione al programma vidimata qualora rilasciata o copia del patto di servizio vidimato

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