ENPAF CONTRIBUTI - PROLUNGAMENTO PERIODO DISOCCUPAZIONE DA 5 A 7 ANNI PER IL TRIENNIO 2016-2018

I Ministeri vigilanti hanno approvato la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 3 del 28 aprile 2016 che ha modificato l’art. 21 del regolamento Enpaf, prevedendo che l’iscritto che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria possa beneficiare della riduzione del contributo previdenziale nella misura dell’85% - ovvero del contributo di solidarietà nella misura dell’1% del contributo intero - per un periodo massimo non più di cinque anni ma di sette.
Tuttavia tale prolungamento ha una efficacia limitata al triennio 2016/2018 e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il periodo in questione tornerà ad essere di cinque anni, salva eventuale ulteriore modifica regolamentare.
Occorre precisare che la limitazione temprale per tre anni (2016/2018) dell’efficacia della proroga biennale, è stata disposta a seguito della richiesta formulata, in questi termini, dai Ministeri vigilanti in quanto non era prevista nella prima formulazione deliberata dal Consiglio nazionale.
Il testo del comma 2 dell’art. 21 del Regolamento di previdenza ed Assistenza risulta, dunque, così modificato: “A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il periodo massimo complessivo è aumentato di due anni contributivi. L’iscritto che, al 1° gennaio 2016, abbia già esaurito il quinquennio di contribuzione ridotta o di solidarietà per temporanea ed involontaria disoccupazione, può usufruire, entro l’anno 2018, dell’ulteriore periodo di contribuzione ridotta o di solidarietà, previa presentazione di apposita domanda di riduzione nei termini di decadenza indicati nel presente articolo.”.
L’entrata in vigore della norma è fissata al 1° gennaio 2016 e ne è esclusa l’efficacia retroattiva.
La nuova norma avrà, quindi, un’applicazione automatica rispetto agli iscritti che, al 31 dicembre 2015, hanno esaurito il periodo massimo di cinque anni (ultimo anno 2015) e hanno, pertanto, ricevuto il contributo previdenziale per il 2016 nella misura del 50%(1) , non essendo stata ancora approvata la modifica regolamentare al momento della formazione degli elenchi dei contribuenti. Solo questi iscritti, dunque, non dovranno proporre alcuna domanda di riduzione.
Diversamente, per quanto riguarda gli iscritti che hanno esaurito il beneficio della riduzione dell’85% o del contributo di solidarietà per scadenza del quinquennio di disoccupazione prima del 2015, l’applicazione della riduzione all’85% ovvero del contributo di solidarietà, in ragione dell’estensione da cinque a sette anni del periodo utile, potrà avvenire solo previa proposizione di apposita domanda di riduzione entro il termine di decadenza del 30 settembre 2016.
Il caso si riferisce, innanzitutto, agli iscritti che avessero subito, a causa del suddetto esaurimento, l’applicazione dell’aliquota contributiva del 50 % nel corso del 2015 ovvero negli anni precedenti.
L’Enpaf ha predisposto una nota informativa che verrà recapitata a tutti gli iscritti che, allo stato, siano assoggettati all’aliquota del 50%, per le ragioni sopra esposte, al fine di informarli della opportunità che si prospetta con la estensione del periodo in questione da cinque a sette anni. Alla missiva è allegata la modulistica da compilare al fine di poter usufruire, già dal 2016, dell’estensione di cui alla modifica regolamentare. Occorre precisare che l’estensione riguarda tutti gli iscritti che potranno usufruirne presentando domanda di riduzione entro i termini di decadenza previsti. 

_______________________
1) Si rammenta che la posizione dell’iscritto che esaurisca il periodo massimo di riduzione in disoccupazione viene d’ufficio collocata dall’aliquota dell’85% o dal contributo di solidarietà a quella del 50% con equiparazione alla posizione dell’iscritto che non esercita l’attività professionale.

Ministero della SaluteAgenzia Italiana del FarmacoFederazione Ordini Farmacisti ItalianiEuropean Medicines Agencyil Farmacista Online
Realizzato da Kinetica
siti web Bologna