ENPAF CONTRIBUTI – precisazioni sulle riscossioni 2012

L'Enpaf informa che anche quest’anno la riscossione avverrà in due sole emissioni. Con la prima emissione verranno inviati i consueti 3 bollettini bancari Mav con scadenza 29 febbraio, 30 aprile e 2 luglio.

Coloro che hanno optato per il pagamento del contributo di solidarietà riceveranno un unico bollettino con scadenza 29 febbraio. I nuovi iscritti, che pertanto sono tenuti a pagare due anni di contribuzione e che hanno in carico un anno a contribuzione intera ovvero ridotta e un anno in solidarietà, riceveranno 4 bollettini con scadenza 29 febbraio, 30 marzo, 30 aprile e 2 luglio; sul primo bollettino è riportato l’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà (si rammenta che il contributo di solidarietà non è fiscalmente deducibile dall’imponibile, mentre lo sono le quote contributive di assistenza e di maternità).

Qualsiasi variazione sulla situazione contributiva verificatasi dopo il 20 gennaio verrà sanata con l’emissione di settembre (unico bollettino con scadenza ottobre). Conseguentemente qualora si ricevano dei bollettini per un importo superiore a quello che si è nel diritto di pagare per una riduzione richiesta dopo il 20 gennaio o ancora da richiedere (può essere il caso degli iscritti 2011 che hanno termine fino al 30 settembre 2012 per poter richiedere la riduzione) il pagamento non deve essere effettuato e bisognerà aspettare il bollettino con scadenza nel mese di ottobre che verrà trasmesso nel corso del mese di settembre.

Qualora invece i bollettini che vengono recapitati siano inferiori a quello che si è tenuti a pagare, gli stessi potranno essere onorati alla scadenza mentre il conguaglio avverrà con il bollettino con scadenza nel mese di ottobre.

Non riceveranno alcun bollettino bancario coloro che sono risultati morosi per l’anno 2011; in tal caso, come sempre, la riscossione avverrà tramite cartella esattoriale emessa dal competente Agente della riscossione. La cartella esattoriale recherà l’importo relativo al 2011 con le sanzioni civili dovute per il mancato pagamento, e l’importo 2012. Su cartella verranno riscossi anche i contributi di coloro che sono risultati irreperibili ovvero gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2012.

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