ENPAF CONTRIBUTI – Perdita "bonus" disoccupati_aliquota di contribuzione del 50% dal 2015

Coloro che hanno usufruito dell’aliquota contributiva dell’85% ovvero del contributo di solidarietà nella qualità di disoccupati involontari per 5 anni, massimo consentito dall’art.21 del Regolamento Enpaf, hanno ricevuto una nota da Enpaf in cui sono stati avvertiti che dal prossimo anno (2015) passeranno d’ufficio all’aliquota di contribuzione del 50%, nella qualità di non esercenti attività professionale.

Si evidenzia che, ove gli interessati avessero titolo per continuare ad usufruire della riduzione nella misura dell’85% ovvero del contributo di solidarietà, perché esercenti attività professionale in regime di lavoro subordinato, dovranno presentare ad Enpaf  la documentazione attestante la loro nuova condizione lavorativa.

E’ possibile, inoltre, attestare che lo stato di disoccupazione è stato interrotto dallo svolgimento di attività professionale come dipendente in alcuni periodi anche precedenti all’anno corrente. In questo caso se lo stato di disoccupazione è stato interrotto per più di 6 mesi ed un giorno, all’interno dello stesso anno solare dall’attività in questione, sarà possibile, conservando la riduzione dell’85% ovvero il contributo di solidarietà, recuperare un anno (o più) di riduzione per disoccupazione rispetto ai cinque disponibili in base al Regolamento Enpaf.

Si ricorda che i cinque anni disponibili in relazione allo stato di disoccupazione temporanea e involontaria sono complessivi e riguardano sia la riduzione dell’85% che il contributo di solidarietà (in altri termini non è dato cumulare 5 anni in solidarietà più 5 anni in disoccupazione ma si ha titolo ad usufruire di un unico periodo di 5 anni).

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