ENPAF CONTRIBUTI – Perdita “bonus” disoccupati

Coloro che hanno usufruito dell’aliquota contributiva dell’85% ovvero del contributo di solidarietà nella qualità di disoccupati involontari per 5 anni complessivi, periodo massimo consentito dall’art.21 del Regolamento Enpaf, riceveranno una nota con cui vengono avvertiti che dal prossimo anno (2014) passeranno d’ufficio all’aliquota di contribuzione del 50%, nella qualità di non esercenti attività professionale.

Si evidenzia che, ove gli interessati avessero titolo per continuare ad usufruire della riduzione nella misura dell’85% ovvero del contributo di solidarietà, perché esercenti attività professionale in regime di lavoro subordinato, dovranno presentare la documentazione attestante la loro nuova condizione lavorativa.

E’ possibile, inoltre, attestare che lo stato di disoccupazione è stato interrotto dallo svolgimento di attività professionale come lavoratore dipendente in alcuni periodi anche precedenti all’anno corrente. In questo caso, se lo stato di disoccupazione risulta interrotto per più di 6 mesi ed un giorno, all’interno dello stesso anno solare dall’attività in questione, sarà possibile, conservando la riduzione dell’85% ovvero il contributo di solidarietà, recuperare un anno (o più) di riduzione per disoccupazione rispetto ai cinque disponibili in base al Regolamento Enpaf.

Si ricorda che i cinque anni disponibili in relazione allo stato di disoccupazione temporanea e involontaria sono complessivi e riguardano sia la riduzione dell’85% che il contributo di solidarietà (in altri termini non è dato cumulare 5 anni in solidarietà più 5 anni in disoccupazione ma si ha titolo ad usufruire di un unico periodo di 5 anni).

 

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