ENPAF CONTRIBUTI - non applicazione procedura “saldo e stralcio” Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
Il Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 33 del 23 luglio 2019 ha deciso di non applicare ai propri iscritti la procedura di c.d. “saldo e stralcio” prevista dall’art. 1, comma 185 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). La normativa prevedeva, anche per gli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti che si trovassero in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, individuata sulla base di determinate fasce ISSE del nucleo familiare del richiedente, la possibilità di estinguere i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dagli omessi versamenti dei contributi previdenziali, esclusi, tuttavia, quelli originati da un atto di accertamento connesso ad evasione contributiva, versando, anche in forma rateizzata, una somma ridotta (pari al 16%, al 20% o al 35% del dovuto, a seconda della fascia ISEE di appartenenza) e senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Il decreto legge n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), convertito con modificazioni in legge n. 58/2019, ha inserito il comma 185 bis nella legge di bilancio per il 2019 sopra richiamata. In base a tale norma, nel rispetto dei principi di autonomia garantiti agli Enti di previdenza dei professionisti, l’applicazione del c.d. “saldo e stralcio” agli iscritti è stata subordinata all’approvazione di un’apposita delibera di adesione da parte dei medesimi Enti.
La decisione dell’Enpaf di non aderire all’iniziativa produce effetti sulle domande già presentate dagli iscritti, relativamente all’omissione contributiva, entro il 30 aprile del 2019 e non consente la presentazione di ulteriori domande entro il nuovo termine fissato al 31 luglio dello stesso anno. Occorre segnalare che le domande, già presentate, di adesione al c.d. “saldo e stralcio” in conseguenza della deliberazione di diniego adottata dall’Enpaf verranno automaticamente ricomprese nell’ambito della c.d. “rottamazione ter” che consente rispetto alla contribuzione previdenziale non versata l’azzeramento delle sanzioni civili e degli interessi di mora e il versamento della sola sorte capitale in unica soluzione o in forma rateizzata con interessi.