ENPAF CONTRIBUTI – modifica regolamentare importante

Con decorrenza 1° gennaio 2014, i termini di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la richiesta di contribuzione di solidarietà sono stati modificati.

Non più il 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione stessa si riferisce bensì il 30 settembre dell’anno in cui l’iscritto si trovi nelle condizioni per poter godere dell’aliquota di riduzione ovvero del contributo di solidarietà. Qualora i 6 mesi ed un giorno necessari per poter usufruire dei benefici in parola si compiano successivamente al 30 settembre è possibile presentare la relativa domanda entro il 31 dicembre, sempre dell’anno in cui si è nelle condizioni di poter usufruire della riduzione ovvero del contributo di solidarietà. La richiesta produce effetto dall’anno in corso alla data della domanda.

In conseguenza della entrata in vigore della nuova normativa dal 1° gennaio 2014 le domande di riduzione pervenute dopo il 30 settembre 2013 non verranno considerate fuori termine ma utili per il 2014.

Nel caso dei titolari di farmacia, dei soci ovvero degli iscritti comunque associati agli utili di farmacia è necessario che tale posizione sia cessata l’anno precedente a quello di presentazione della domanda di riduzione ovvero del contributo di solidarietà.

I nuovi iscritti possono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale. La stesura precedente stabiliva come termine il 30 settembre dell’anno in cui si richiedeva per la prima volta la contribuzione al nuovo iscritto. Con la dicitura attuale si è inteso rendere più chiaro il termine di decadenza, ancorandolo ad un evento perfettamente conoscibile dall’interessato (l’anno di iscrizione all’Ordine professionale).

 

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