ENPAF CONTRIBUTI – lavoro occasionale e lavoro accessorio

 

L’art. 61 del D.Lgs. 276/2003 disciplina il contratto a progetto e il lavoro occasionale. Quest’ultimo viene definito come il rapporto di durata complessiva non superiore a 30 giorni con lo stesso committente all’interno dello stesso anno solare e con un compenso non superiore ai 5.000 euro.

Da tale disciplina il comma tre dell’articolo in questione esclude “le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”.

Ne consegue che il farmacista non può stipulare un contratto a progetto, ma è tenuto alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e che non può esercitare in regime di lavoro occasionale ma che, per svolgere la propria attività in regime libero professionale, deve aprire partita IVA.

Ai fini previdenziali Enpaf, in questi casi, il farmacista è tenuto alla contribuzione a quota intera presso questa Cassa, atteso che non è soggetto ad altra contribuzione previdenziale.

Per quanto concerne l’esercizio di attività professionale con contratto di collaborazione coordinato e continuativo giova ricordare che l’Inps, con circolare n.124 del 1996, ha precisato che il versamento alle Casse Professionali di un contributo forfettario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in misura fissa, come è il contributo dovuto all’Enpaf, integra la condizione per l’esclusione del pagamento del contributo alla Gestione Separata, se in relazione al contributo versato alla Cassa è prevista l’erogazione di un trattamento pensionistico.

 

Il contenuto della circolare suddetta è stato confermato dall’art. 18 comma 12 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011.

 

L’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 definisce un altro tipo di lavoro occasionale e precisamente il lavoro accessorio. E’ tale quello che, con riferimento alla totalità dei committenti, non dà luogo a compensi superiori a 5.000 euro, rivalutati per anno solare, ovvero non dà luogo a compensi superiori ai 2000 euro nei confronti del singolo committente qualora lo stesso sia un imprenditore commerciale o un professionista. Tale lavoro viene retribuito attraverso dei voucher che comprendono sia la retribuzione che la copertura previdenziale presso la Gestione Separata Inps.

Ai fini ENPAF si tratta di una tipologia di rapporto che consente di accedere alla riduzione contributiva ovvero al contributo di solidarietà, in quanto il corrispettivo è obbligatoriamente assoggettato dalla legge al versamento alla Gestione Separata.

L’art. 70, infatti, non rientra nel capo di previsione del comma 3 dell’art. 61 (capo I) secondo cui dalla disciplina in questione sono escluse le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.

A tale proposito è, tuttavia, necessario segnalare che la circolare Inps n. 49/2013 al punto 7 stabilisce che “il lavoro accessorio costituisce uno strumento finalizzato a regolarizzare attività lavorative di carattere occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo o ad attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati, ma mere prestazioni di lavoro alle quali assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero o irregolare”.

La segnalazione è doverosa atteso che, in base a tale circolare, alcune sedi Inps non ritengono possibile aprire una posizione previdenziale alla Gestione Separata per iscritti ad Albi pagati tramite voucher, il che sarebbe ostativo ad ottenere il beneficio contributivo della riduzione ovvero il contributo di solidarietà presso l’Enpaf.

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