ENPAF CONTRIBUTI – la rottamazione delle cartelle non vale per i contributi ENPAF

La legge di stabilità (L. 27 dicembre 2013 n. 147) all’art. 1 comma 618 prevede, relativamente ai ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito versando una somma pari all’importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, al netto degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora a cui vanno aggiunte le somme dovute a titolo di remunerazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

Va evidenziato che la norma non riguarda i debiti contributivi Enpaf posti in riscossione tramite cartella esattoriale, atteso che la legge precisa che i ruoli devono essere stati emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, con esclusione, pertanto, dei ruoli relativi a debiti contributivi previdenziali.

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