ENPAF CONTRIBUTI – Iscritti che lavorano all’estero
Si informa che, ai sensi dei Regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009, i lavoratori che esercitino attività nell’ambito dei Paesi membri dell’Unione Europea, del SEE e in Svizzera(1) , sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali unicamente in uno Stato.
A norma dei Regolamenti sopra menzionati, gli interessati hanno l’onere di informare gli Enti previdenziali coinvolti, attivando la procedura per l’applicazione di un’unica legislazione.
Nel caso di svolgimento di attività lavorativa in più Stati, qualora una parte sostanziale di tali attività sia svolta in Italia, Stato di residenza, e una seconda attività in un altro Paese membro, si ha la possibilità di richiedere all’Enpaf il rilascio del modello A1 per l’applicazione della legislazione italiana, al fine di essere esonerati dal versamento dei contributi previdenziali nel Paese in cui si svolge la seconda attività lavorativa.
La richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva (scaricabile sul sito www.enpaf.it – modulistica) e trasmessa via pec (posta@pec.enpaf.com) o tramite posta raccomandata a.r. (sede di Viale Pasteur n. 49, 00144 Roma). Il modello A1 rilasciato dall’Enpaf potrà essere presentato al competente Ente di previdenza dello Stato in cui l’iscritto intende chiedere l’esenzione.
I farmacisti che svolgano attività lavorativa unicamente in uno Stato membro diverso dall’Italia, invece, possono richiedere di essere esonerati dal versamento dei contributi Enpaf. Al fine di accedere all’esenzione, l’iscritto dovrà fare richiesta all’Enpaf, allegando una certificazione contributiva rilasciata dalla competente Ente di previdenza dello Stato in cui lavora, che attesti il versamento dei contributi in tale Paese. La certificazione dovrà essere corredata dalla traduzione in italiano redatta da un traduttore ufficiale accreditato presso le autorità consolari e diplomatiche italiane, oppure presso il Tribunale territorialmente competente per la residenza del farmacista in Italia. L’iscritto dovrà allegare, inoltre, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui dichiari di non svolgere alcuna attività lavorativa in Italia. Tale documentazione dovrà essere trasmessa via pec (posta@pec.enpaf.com) o tramite posta raccomandata a.r. (sede di Viale Pasteur n. 49, 00144 Roma).
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(1) Gli Stati in cui si applicano i regolamenti sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.