ENPAF CONTRIBUTI – decreto – legge n. 25/2017 (abolizione voucher).
L’art. 1 del decreto legge 17 marzo 2017 n. 25 ha abolito i “buoni per prestazioni di lavoro accessorio” c.d. “voucher”, l’abolizione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, il 17 marzo 2017, tutti i voucher richiesti alla medesima data potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Ne consegue che eventuali domande di riduzione contributiva presentate da soggetti che svolgano attività professionale, in regime di lavoro accessorio (con voucher) continueranno ad essere valutate, fino al 31 dicembre 2017, come da prassi, tenendo conto della dichiarazione sostitutiva del committente in merito alla durata del rapporto stesso, sul presupposto della acquisizione del voucher entro il 17 marzo 2017.
In merito all’utilizzo di questo strumento per lo svolgimento di attività lavorativa da parte del farmacista, è bene ribadire che l’Enpaf ha più volte richiamato la posizione negativa espressa dall’Inps nella circolare n. 49/2013; secondo l’INPS, infatti, il lavoro accessorio, e quindi il ricorso ai voucher, in quanto strumento finalizzato a regolarizzare attività lavorative di carattere occasionale non è utilizzabile in relazione ad attività professionali, tra cui quella del farmacista, per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un Ordine professionale. Tuttavia, l’Ente in presenza di domande di riduzione presentate da iscritti che svolgano attività professionale in regime di lavoro accessorio, ha comunque equiparato la posizione a quella di chi svolge attività professionale in regime di lavoro dipendente ciò in virtù della copertura previdenziale obbligatoria della prestazione accessoria presso la Gestione Separata dell’INPS.