ENPAF CONTRIBUTI – contributo solidarietà
Si ritiene opportuno ribadire i requisiti per poter usufruire del contributo di solidarietà.
Il contributo di solidarietà può essere richiesto e mantenuto nel caso in cui si eserciti attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf ovvero nell’ipotesi di disoccupazione involontaria. Tali posizioni, anche per sommatoria fra entrambe, devono essere mantenute per almeno 6 mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare a condizione che durante l’anno non si percepiscano redditi, ancorché minimi e per poco tempo, relativi ad attività professionale non coperti da previdenza obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf. Nel caso in cui si usufruisca della contribuzione in parola per disoccupazione il limite massimo è stabilito in 5 anni. Ne consegue che ogni iscritto all’Enpaf per la prima volta a decorrere dal 2004, se nelle condizioni, può chiedere di usufruire del contributo di solidarietà; qualora lo stesso si cancelli dall’Albo professionale e si reiscriva potrà comunque richiedere di versare la contribuzione di solidarietà, se in possesso dei prescritti requisiti.
Non può usufruire del contributo, invece, colui che fosse iscritto all’Albo professionale e di conseguenza all’Enpaf prima del 2004, e quindi prima dell’entrata in vigore del contributo stesso, anche nel caso in cui quest’ultimo si cancelli dall’Ordine professionale e si reiscriva dopo il 2004.