ENPAF CONTRIBUTI - contratto di lavoro intermittente, lavoratore in mobilità

CONTRIBUTI – contratto di lavoro intermittente

Si è prospettata  la questione del trattamento ai fini contributivi ENPAF del contratto di lavoro intermittente stipulato dagli iscritti per lo svolgimento di attività professionale.

Il lavoro intermittente, originariamente disciplinato dal DLT n. 276/2003 (artt. 33 – 40), dopo essere stato abrogato dalla legge n. 247/2007, è stato reintrodotto dal decreto legge n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008).

In base a questa tipologia di contratto, il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa ove se ne presenti la necessità. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari a quello spettante ai lavoratori di pari livello seppure proporzionato all’attività realmente svolta. Nei periodi di inattività, nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un’indennità mensile di disponibilità. In merito al trattamento previdenziale verso l’INPS il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sull’importo della retribuzione corrisposta e sull’ammontare dell’eventuale indennità di disponibilità. La copertura previdenziale obbligatoria INPS si riferisce alle sole giornate lavorate, salvo il caso in cui venga riconosciuta l’indennità di disponibilità (ipotesi che tuttavia va considerata come eccezionale rispetto al normale svolgimento del rapporto). Si osserva che la medesima disciplina riguarda anche la copertura previdenziale del contratto di lavoro part time, che risulta proporzionata all’effettiva durata dell’attività lavorativa svolta.

In linea di massima, in base all’art. 34 del decreto n. 276/03, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai CCNL. A tale proposito occorre precisare che il CCNL per i dipendenti da farmacia privata non contempla questa tipologia di contratto; tuttavia, secondo il medesimo art. 34, il lavoro intermittente è immediatamente utilizzabile (a prescindere, dunque, dalla previsione del CCNL) con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni, anche pensionati.

Inoltre, tale contratto è immediatamente utilizzabile per periodi predeterminati, individuati dall’art. 37 del medesimo decreto n.276/03, dunque per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali.

Al di là delle ipotesi sopra indicate, per un farmacista iscritto all’Albo deve ritenersi che la mancata previsione da parte del CCNL rende il ricorso a tale figura contrattuale non conforme alla legge. Ciò anche perché non si ravvisa alcuna attività tra quelle proprie del farmacista nell’elenco di cui al DM 23.10.2004 che individua provvisoriamente, in sostituzione della contrattazione collettiva (art. 40 DLT n. 276/2003), i casi di ricorso al lavoro intermittente.

Quanto al trattamento di questa tipologia di contratto ai fini della riduzione contributiva ENPAF, in merito al requisito temporale dei sei mesi e un giorno (o della metà più uno del periodo di iscrizione) di svolgimento dell’attività professionale, necessario sia per conseguire il diritto a richiedere la riduzione sia per maturare un anno di attività professionale ai fini pensionistici, si ritiene di poter prescindere dal numero di giorni lavorati, tenendo conto esclusivamente della durata del contratto.

Nel caso di iscritto, invece, che abbia stipulato un contratto di lavoro intermittente per svolgere un’attività non professionale, si ritiene possa essere ritenuta prevalente la posizione di disoccupazione, accertata dal Centro per l’impiego, indipendentemente dalla durata del contratto stesso (sia nel caso di tempo determinato superiore a sei mesi, sia nel caso di tempo indeterminato).

CONTRIBUTI – lavoratore in mobilità

L’inserimento nelle liste di mobilità regionale riguarda alcune categorie di lavoratori i quali siano stati licenziati al termine di procedure di riduzione del personale. Lo scopo dell’inserimento nelle liste è quello di agevolarne il reimpiego e di sostenerne il reddito con la corresponsione di un’indennità, che viene liquidata a domanda dell’interessato e a condizione che il lavoratore appartenga a determinate categorie nonché abbia un’anzianità aziendale di dodici mesi di cui almeno sei effettivamente lavorati.

Per tutto il periodo di godimento dell’indennità di mobilità spettano contributi figurativi, i periodi di fruizione del trattamento indennitario sono validi ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

In base alla descrizione dell’istituto ai fini della riduzione contributiva il lavoratore iscritto alle liste di mobilità deve essere trattato alla stregua del lavoratore iscritto al centro per l’impiego in quanto disoccupato temporaneo e involontario.

Infatti l’art. 21 del regolamento contiene una formula testuale chiara che non può essere superata in quanto richiede per ottenere la riduzione massima come lavoratore dipendente l’esercizio di attività professionale in regime di subordinazione con versamento di copertura previdenziale obbligatoria.

È importante evidenziare che può verificarsi la sospensione dell’indennità di mobilità, con mantenimento dell’iscrizione nelle liste, in caso di assunzione a tempo determinato; in questa ipotesi ai fini dell’attribuzione della qualifica lavorativa agli effetti ENPAF occorrerà valutare la durata del rapporto per determinare se la riduzione è connessa alla disoccupazione o allo svolgimento di attività professionale.

La cessazione della mobilità si riscontra in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inizio di attività di lavoro autonomo.

 

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